Il pagamento del condebitore solidale attribuisce il regresso, ma occorre provare chi ha eseguito l’esborso (App. Ancona 430/2026)
Corte di Appello di Ancona, I Sezione civile, sentenza n. 430 del 16 aprile 2026 (R.G. 184/2024) — Presidente e Relatore Gianmichele Marcelli
Il principio
Nelle obbligazioni plurisoggettive dal lato passivo la solidarietà si presume ai sensi dell’art. 1294 c.c. e il condebitore che paga l’intero ha diritto di regresso pro quota verso gli altri. Il regresso spetta però a chi ha effettivamente sostenuto l’esborso: se la prova documentale dimostra che il pagamento è stato eseguito da un terzo, il condebitore non può chiederne il rimborso in proprio favore.
Il fatto
In seguito a una divisione ereditaria, uno dei coeredi aveva ottenuto un decreto ingiuntivo contro la sorella per il rimborso pro quota della tassa di registrazione della sentenza, di spese condominiali straordinarie e ordinarie, dell’ICI e delle spese di lite poste a carico dei condividenti. Il Tribunale di Ancona aveva revocato il decreto, ma aveva condannato l’opponente al pagamento del minor importo di euro 8.714,98.
L’appellante contestava la motivazione della sentenza, l’esistenza del diritto di regresso, la prova dei pagamenti, il carattere solidale degli oneri condominiali, il mancato accoglimento di eccezioni di compensazione e la regolazione delle spese processuali.
La motivazione
La Corte ha escluso la nullità per motivazione apparente, ricordando che il giudice d’appello è giudice del merito e sostituisce la propria motivazione a quella di primo grado nei limiti dell’effetto devolutivo. Ha inoltre ritenuto ammissibile la motivazione per relationem all’ordinanza che aveva concesso la provvisoria esecuzione, purché il percorso argomentativo fosse verificabile. Sul punto sono state richiamate Cass. n. 11223/2025, Cass., Sezioni Unite, n. 14814/2008 e n. 642/2015, nonché gli ulteriori precedenti indicati nella decisione.
Quanto alla tassa di registro e alle altre obbligazioni comuni, la Corte ha applicato l’art. 1294 c.c.: la solidarietà costituisce la regola nelle obbligazioni plurisoggettive passive e comporta il diritto di regresso, con presunzione di uguaglianza delle quote. Il principio di non contestazione previsto dall’art. 115 c.p.c. riguarda i fatti e non le difese giuridiche.
Il rimborso di euro 4.594,82 per le spese di lite è stato invece escluso. Una comunicazione dell’appellato, il piano di rateizzazione e le contabili bancarie dimostravano che quella rata era stata pagata dalla madre delle parti; mancava quindi la prova di un esborso dell’appellato idoneo a fondare il suo regresso.
La Corte ha confermato la solidarietà tra comproprietari della stessa unità immobiliare per gli oneri condominiali, distinguendola dalla posizione dei proprietari esclusivi di unità diverse. Ha richiamato Cass. n. 21907/2011, secondo cui i comproprietari rispondono solidalmente verso il condominio anche in forza della presunzione dell’art. 1294 c.c. Il pagamento della quota della sorella, provato mediante bonifico e testimonianza dell’amministratore, attribuiva pertanto il regresso.
L’eccezione di compensazione relativa a euro 11.023,27 è stata respinta perché la somma costituiva un’attribuzione divisionale, mentre un ulteriore credito da conguaglio di euro 3.333,33 era stato dedotto tardivamente in appello. Non è stata accolta neppure la tesi secondo cui gli oneri ordinari spettassero esclusivamente alla madre quale titolare del diritto di abitazione, poiché i fatti costitutivi non erano stati tempestivamente allegati e provati.
Il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. e l’accoglimento soltanto parziale dell’unica pretesa non determinavano soccombenza reciproca, secondo Cass., Sezioni Unite, n. 32061/2022, Cass. n. 18036/2022 e Cass. n. 23035/2023. Accolto parzialmente il gravame, la condanna è stata ridotta a euro 4.120,16 e le spese di entrambi i gradi sono state rideterminate in base all’esito complessivo della lite.
Implicazioni pratiche
Nell’azione di regresso non basta dimostrare l’esistenza del debito comune: chi domanda il rimborso deve provare di avere eseguito il pagamento oltre la propria quota. Per gli oneri riferiti a un bene in comproprietà, la solidarietà opera anche se le quote derivano da titoli diversi; restano però decisive le prove dell’esborso e la tempestiva allegazione delle circostanze poste a fondamento di compensazioni o diverse imputazioni interne.
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