Il danno estetico concorre alla quantificazione unitaria del danno biologico (App. Ancona 203/2026)

Corte di Appello di Ancona, I Sezione civile, sentenza n. 203 del 25 febbraio 2026 (R.G. 382/2023) — Presidente Gianmichele Marcelli, Consigliere estensore Cesare Marziali

Il principio

Il danno estetico accertato dai consulenti tecnici costituisce una componente del danno biologico e deve concorrere alla sua quantificazione unitaria; un’offerta conciliativa prossima al credito complessivo, pur non idonea come offerta reale ed effettiva di pagamento, può incidere sulla regolazione delle spese.

Il fatto

Il paziente era stato ricoverato dal 10 settembre al 1° ottobre 2019 per una litiasi della pelvi renale destra. La consulenza tecnica svolta in primo grado aveva accertato che una profilassi non idonea poteva avere favorito, con elevata probabilità, un’infezione evoluta in urosepsi e ascessualizzazione renale, cui era seguita la nefrectomia destra.

Il Tribunale aveva riconosciuto un’invalidità permanente del 15%, escludendo l’ulteriore componente estetica indicata dai consulenti, e aveva liquidato euro 39.168 per il danno non patrimoniale. L’appellante contestava la separazione delle componenti del danno biologico, la liquidazione della sofferenza soggettiva, il rimborso dei costi delle consulenze e la compensazione integrale delle spese.

La motivazione

La Corte ha ritenuto erronea l’esclusione del danno estetico, chiaramente riconosciuto dai consulenti, sia pure nella misura dello 0,5%. Considerata la valutazione complessiva compresa tra il 16% e il 17%, ha determinato il danno non patrimoniale in euro 44.250,50, quale media tra gli importi corrispondenti ai due gradi di invalidità.

Quanto alla proposta di euro 45.000 formulata dopo la consulenza, la Corte ha distinto tra offerta non formale ai sensi dell’art. 1220 c.c. e proposta conciliativa. Richiamando Cass. n. 25155/2010 e Cass. n. 22734/2014, ha escluso che l’offerta fosse reale, effettiva e immediatamente fruibile dal creditore; l’ha però considerata una seria proposta di definizione della lite, vicina all’ammontare complessivo del credito.

Sulle spese per periti e consulenti di parte, la Corte ha osservato che una fattura pro forma non prova di per sé il pagamento, ma ha valorizzato la non contestazione dell’azienda sanitaria, riconoscendo euro 4.270 anziché euro 3.300. La vicinanza della proposta conciliativa al credito e la risposta preclusiva del danneggiato hanno giustificato la compensazione delle spese nella misura del 50%, anziché totale.

Implicazioni pratiche

Quando la consulenza medico-legale ricomprende gli esiti estetici nella percentuale complessiva di invalidità, il giudice non può espungerli senza confrontarsi con la valutazione tecnica. Inoltre, anche una proposta che non presenta i requisiti dell’offerta non formale idonea a escludere la mora può assumere rilievo nella disciplina delle spese, se seria e sostanzialmente prossima al credito accertato.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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