Accertamento induttivo: l’aggio regolamentare determina la base imponibile (Cass. civ. Sez. V n. 24766 del 25.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Negli accertamenti induttivi relativi agli esercenti l’attività di raccolta di scommesse clandestine, l’aggio regolamentare previsto dal d.m. n. 179/2003 può costituire il parametro per determinare i ricavi e la base imponibile. In presenza di doppia conforme, il ricorso non può devolvere alla Cassazione l’omesso esame di documenti mediante il vizio previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., senza indicare la diversità dei percorsi motivazionali dei giudici di merito. Il giudicato relativo a una diversa annualità non opera quando mutano gli elementi costitutivi della ripresa fiscale. Le memorie difensive hanno funzione illustrativa e non possono integrare le censure formulate nel ricorso.
Il Fatto
Il contribuente era titolare di un centro di trasmissione dati operante per conto di un bookmaker estero. L’amministrazione finanziaria emetteva un avviso di accertamento sulla base della raccolta di scommesse determinata induttivamente da un precedente atto. Applicando un aggio medio dell’8%, l’ufficio ricostruiva i ricavi, le maggiori imposte e le sanzioni. Il contribuente contestava l’accertamento induttivo, sostenendo di avere percepito commissioni inferiori.
Entrambi i giudici tributari respingevano l’impugnazione. Il contribuente ricorreva per cassazione, deducendo l’omesso esame della documentazione contrattuale e l’erronea applicazione dell’art. 5, comma 1, d.m. n. 179/2003. Dopo una proposta di decisione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., chiedeva la trattazione nelle forme ordinarie e depositava memoria difensiva.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara inammissibile il primo motivo. La censura non denuncia un difetto assoluto o apparente della motivazione, ma contesta la valutazione dei documenti compiuta nei gradi di merito. Anche qualificandola ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., opera la preclusione derivante dalla doppia conforme. Il contribuente, infatti, non indica alcuna differenza tra le ragioni poste a fondamento delle due decisioni, secondo il criterio richiamato da Cass., Sez. III, ordinanza n. 5947 del 28 febbraio 2023.
È inammissibile anche l’eccezione fondata su una sentenza favorevole riferita a un’altra annualità. Il ricorso non descrive compiutamente la fattispecie coperta dal preteso giudicato. Inoltre, riprese fiscali relative a periodi d’imposta diversi presentano elementi costitutivi differenti, come affermato da Cass., Sez. V, sentenza n. 38950 del 7 dicembre 2021. Se il giudicato si è formato prima della decisione d’appello e quest’ultima non ha pronunciato sull’eccezione, il rimedio è la revocazione prevista dall’art. 395, n. 5, c.p.c., non il ricorso ordinario per cassazione.
La memoria depositata prima dell’adunanza non può trasformare la censura originaria in una denuncia di motivazione apparente. Nel giudizio a critica vincolata, le memorie svolgono una funzione soltanto illustrativa. Non consentono di introdurre nuovi profili o integrare motivi carenti, secondo Cass., Sez. III, sentenza n. 2356 del 22 aprile 1981.
Anche il secondo motivo ripropone, sotto la veste della violazione di legge, la contestazione sull’esame dei contratti prodotti. La Corte conferma, inoltre, che l’aggio previsto dal decreto ministeriale può essere impiegato negli accertamenti induttivi quale parametro per ricostruire i compensi e la base imponibile degli esercenti la raccolta di scommesse clandestine. La censura è quindi inammissibile.
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, con condanna del contribuente alle spese e alle ulteriori somme previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.. La Corte dà atto anche dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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