Revoca prestazioni e sospensione del titolo esecutivo, competenza del giudice dell’esecuzione (Cass. pen. Sez. I n. 25315 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca delle prestazioni previdenziali e assistenziali disposta dall’ente erogatore in conseguenza di condanna per uno dei reati di cui all’art. 2, comma 58, legge n. 92 del 2012 costituisce un effetto extrapenale della condanna e non un aspetto del trattamento sanzionatorio; le relative questioni non rientrano nella cognizione del giudice dell’esecuzione, ma in quella del giudice civile. Diversa è l’ipotesi in cui la richiesta non investa il merito della sola sanzione amministrativa accessoria, ma la stessa eseguibilità del titolo penale: in tal caso è competente il giudice dell’esecuzione. La peculiare natura di sanzione amministrativa accessoria impone, in assenza di specifica previsione, il modulo procedimentale degli artt. 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen.; avverso l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. il mezzo previsto è solo l’opposizione, e come tale va qualificato anche il ricorso per cassazione proposto direttamente.

Il Fatto

Il condannato, titolare di assegno di invalidità e di indennità di accompagnamento, è stato raggiunto da sentenza definitiva per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. Con la condanna è stata disposta, ex art. 2, comma 58, legge n. 92 del 2012, la revoca di quelle prestazioni. L’INPS, ricevuto il dispositivo, ha comunicato l’avvenuta revoca.

Il titolo esecutivo, in ragione delle condizioni di salute del condannato, era stato sospeso in attesa che la magistratura di sorveglianza si pronunciasse sulla compatibilità di quelle condizioni con il regime carcerario e sulle modalità di esecuzione della pena. L’interessato ha chiesto al giudice dell’esecuzione la sospensione della revoca delle indennità, invocando la sentenza della Corte costituzionale n. 137 del 2021. Il G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza, ritenendo il regime di fatto del condannato non equiparabile alle misure alternative. Di qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare il tema della competenza e del rito applicabile. La questione è stata già esaminata da due pronunce: le questioni sulla revoca di prestazioni previdenziali e assistenziali disposta direttamente dall’ente erogatore, in caso di condanna divenuta definitiva, appartengono alla cognizione del giudice civile, trattandosi di mero effetto extrapenale della condanna e non di un aspetto del trattamento sanzionatorio (Sez. I n. 11581 del 2018, Marceca; Sez. I n. 33021 del 2023, Muolo).

La Corte ribadisce tale soluzione: quando la contestazione riguarda la sola disposizione relativa alla prestazione previdenziale, manca qualsiasi collegamento con l’esistenza e la validità del titolo esecutivo penale e la competenza del giudice dell’esecuzione va esclusa.

A soluzione opposta si perviene quando la richiesta non si riferisce all’effetto extrapenale di una condanna già in esecuzione, ma attiene alla stessa eseguibilità del titolo, anche solo parzialmente. È il caso in esame, dove il titolo è sospeso in attesa della decisione del magistrato di sorveglianza sulla compatibilità delle condizioni di salute con il regime carcerario e sulla possibilità di applicare una misura alternativa.

In tali situazioni eccezionali il modulo procedimentale di riferimento è quello degli artt. 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen. In assenza di una specifica previsione, la peculiare natura di sanzione amministrativa accessoria della misura prevista dall’art. 2, comma 58, legge n. 92 del 2012 induce ad applicare il procedimento di esecuzione stabilito per le pene accessorie.

Ne consegue la qualificazione del ricorso come opposizione: avverso l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. il mezzo di impugnazione tassativamente previsto è solo l’opposizione, e come tale va qualificato anche l’eventuale ricorso per cassazione proposto direttamente (Sez. I n. 6378 del 2023, B.), anche se il giudice abbia già fissato e celebrato l’udienza camerale in contraddittorio (Sez. I n. 47750 del 2022, Pieri). Gli atti sono trasmessi al G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta.

Nota della Redazione

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