Contraffazione ultramerceologica e recidiva nel computo della prescrizione (Cass. pen. Sez. 5 n. 6855 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di contraffazione di cui all’art. 473 cod. pen. la riproduzione di un marchio celebre o rinomato anche su prodotti appartenenti a un settore merceologico diverso da quello tradizionale di utilizzo, essendo al marchio rinomato riconosciuta la c.d. tutela “ultramerceologica”, in deroga al principio di specificità. Ai fini del computo del termine di prescrizione, quando concorrono più circostanze aggravanti ad effetto speciale, deve tenersi conto, oltre che della pena stabilita per la circostanza più grave, anche dell’ulteriore aumento complessivo di un terzo previsto dall’art. 63, quarto comma, cod. pen., senza che rilevi la facoltatività di tale aumento, data l’autonomia della disciplina della prescrizione. La recidiva infraquinquennale, in quanto circostanza ad effetto speciale, incide sia sul termine ordinario ex art. 157 cod. pen. sia, in presenza di atti interruttivi, sul termine massimo ex art. 161, secondo comma, cod. pen., senza che ciò determini violazione del ne bis in idem sostanziale.
Il Fatto
La Corte di appello di Venezia aveva confermato, anche agli effetti civili, la condanna di due imputati per una serie di reati di contraffazione di marchi celebri ex art. 473 cod. pen., aggravati ai sensi dell’art. 474 cod. pen. Gli imputati, nel periodo compreso tra il dicembre 2010 e il giugno 2012, avevano organizzato un’attività di riproduzione di noti marchi di case di moda su confezioni di gomme da masticare, distribuite tramite una rete commerciale, nonostante fossero stati destinatari di provvedimenti inibitori. Avverso la sentenza di secondo grado, gli imputati proponevano distinti ricorsi per cassazione, articolando plurimi motivi di doglianza concernenti, tra l’altro, la sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato, la qualificazione giuridica del fatto, il computo del termine prescrizionale e il trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ravvisando radicali vizi genetici che precludono l’accesso al giudizio di legittimità, in quanto molti motivi risultavano manifestamente infondati, riproduttivi di censure già vagliate dal giudice di merito o fondati su una ricostruzione fattuale difforme da quella accertata.
Con specifico riferimento al primo motivo, la Corte ha escluso che la contraffazione possa ritenersi sussistente solo quando il marchio registrato sia utilizzato nel settore merceologico per il quale è stato riconosciuto. Richiamando l’art. 20, lettera c), del codice della proprietà industriale e le corrispondenti disposizioni sovranazionali di cui all’art. 10, lettera c), della direttiva UE n. 2436/2015 e all’art. 9, par. 2, lettera c), del regolamento UE n. 1001/2017, la Corte ha ribadito che al marchio rinomato spetta la tutela “ultramerceologica”, essendo vietato l’uso di un segno identico o simile anche per prodotti o servizi non affini. Per la configurabilità del reato, accertata la “celebrità” del marchio, è richiesto l’indebito vantaggio o il pregiudizio al suo carattere distintivo o alla sua notorietà (c.d. diluizione, corrosione o parassitismo), requisito mai contestato nei gradi di merito. In applicazione di tali principi, la Corte ha ravvisato nella specie, quantomeno, una situazione di parassitismo, essendo stata accertata la riproduzione di marchi celebri per trarre un indebito vantaggio dalla loro notorietà.
Quanto alla questione prescrizionale, la Corte ha affermato il principio per cui, nel concorso di più circostanze aggravanti ad effetto speciale (nella specie, l’aggravante di cui all’art. 474-ter cod. pen. e la recidiva infraquinquennale), il termine di prescrizione va calcolato tenendo conto della pena per la circostanza più grave, aumentata di un terzo per le altre ex art. 63, quarto comma, cod. pen. La natura facoltativa dell’aumento per la circostanza meno grave non rileva, data l’autonomia della disciplina della prescrizione rispetto alle regole di commisurazione della pena. La Corte ha precisato che la recidiva infraquinquennale incide sia sul termine ordinario di prescrizione ex art. 157 cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, sul termine massimo ex art. 161, secondo comma, cod. pen., senza che ciò comporti una violazione del divieto di ne bis in idem sostanziale.
In relazione agli ulteriori motivi, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la richiesta di qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 517 cod. pen., data la clausola di riserva ivi contenuta che rende la fattispecie sussidiaria rispetto alla contraffazione ex art. 473 cod. pen. Ha altresì dichiarato inammissibile il motivo concernente la liquidazione della provvisionale, trattandosi di provvedimento non impugnabile per cassazione. I motivi proposti nell’interesse della coimputata sono stati dichiarati inammissibili in quanto, per la gran parte, inediti o meramente riproduttivi di doglianze già disattese dalla Corte territoriale.
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Nota della Redazione
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