Reiterazione dell’incidente di esecuzione e inammissibilità per assenza di elementi nuovi (Cass. pen. Sez. 3 n. 2284 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione penale, l’inammissibilità dell’incidente di esecuzione, ai sensi dell’art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., si configura anche in caso di diversità della causa petendi, quando il diverso elemento dedotto non rivesta carattere di novità. La disposizione non richiede che il precedente provvedimento di rigetto abbia acquisito carattere di definitività, essendo volta a prevenire il contrasto di decisioni sul medesimo punto in presenza di una immutata situazione di fatto. Il giudice dell’esecuzione non può intervenire sul giudicato, valutando elementi proposti in sede di revisione, né censurare la contraddittorietà tra motivazione e dispositivo della sentenza di cognizione.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile l’istanza proposta dall’erede di una donna, condannata per reati edilizi, con la quale si chiedeva la sospensione e la revoca dell’ordine di demolizione di un casolare, emesso in esecuzione di una sentenza di condanna divenuta irrevocabile. L’istante lamentava che il titolo esecutivo fosse viziato per asserita contraddittorietà tra motivazione e dispositivo e sosteneva che il condono edilizio dovesse essere valutato alla luce della legge n. 724 del 1994, e non della più stringente legge n. 326 del 2003.
Avverso l’ordinanza di inammissibilità, il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo vizio di omessa motivazione e contraddittorietà della motivazione, insistendo sulla necessità di una interpretazione del titolo esecutivo che risolvesse il contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza di cognizione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato l’inammissibilità dei motivi di ricorso, trattati congiuntamente. Il giudice dell’esecuzione aveva correttamente rilevato che l’ulteriore incidente di esecuzione reiterava le medesime doglianze già oggetto di due precedenti istanze, una rigettata e una dichiarata inammissibile, relative all’applicazione della normativa sul condono edilizio. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l’inammissibilità dell’incidente di esecuzione si configura anche in caso di diversità della causa petendi quando l’elemento dedotto non rivesta carattere di novità, citando in tal senso il precedente delle Sez. 3, n. 44415 del 2004 e la successiva conferma delle Sez. 3, n. 2694 del 2019, secondo cui la disposizione dell’art. 666, comma secondo, cod. proc. pen. non richiede la definitività del precedente rigetto.
Quanto alla dedotta contraddittorietà tra motivazione e dispositivo della sentenza di cognizione, la Corte osserva che tale censura mirava a sovvertire il giudicato, così come la richiesta di applicare la normativa sul condono della legge n. 724 del 1994 anziché quella della legge n. 326 del 2003. La valutazione della data di presentazione dell’istanza di condono e la conseguente applicabilità dell’una o dell’altra normativa avrebbero richiesto un intervento sul giudicato non consentito al giudice dell’esecuzione, che non può rivalutare elementi già oggetto di decisione, ancorché prospettati in una veste formale nuova.
Conseguentemente, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., esercitando la facoltà di aumento prevista dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.
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Nota della Redazione
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