Appropriazione indebita: prescrizione dal momento della cessazione della carica (Cass. pen. Sez. II n. 25316 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel delitto di appropriazione indebita commesso dall’amministratore di condominio, la consumazione del reato si individua nel momento della cessazione della carica, e non in quello di ciascuna condotta di distrazione. Il termine di prescrizione decorre pertanto da tale data, sommandosi agli ordinari anni sette e mesi sei gli ulteriori periodi di sospensione, anche di fonte legale. Nel giudizio di appello l’acquisizione dei documenti allegati a una memoria di replica alle conclusioni del pubblico ministero, in un rito cartolare che non consente più il contraddittorio, non è ammessa: la loro inutilizzabilità deriva dall’art. 526, primo comma, cod. proc. pen., che impone il rispetto del contraddittorio nell’assunzione della prova.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Avellino a carico dell’imputato per il delitto di appropriazione indebita di una somma di poco superiore ai tremila euro, di cui aveva il possesso in qualità di amministratore di un condominio.
Avverso la sentenza di secondo grado il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la mancata considerazione delle argomentazioni difensive, la violazione del contraddittorio per l’omesso esame della memoria difensiva depositata prima dell’udienza e la mancata declaratoria di prescrizione, essendo i fatti risalenti al periodo compreso tra l’agosto 2013 e il settembre 2017.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il profilo del contraddittorio. Il ricorrente sosteneva che la corte di merito avesse deciso senza considerare la memoria difensiva depositata in vista dell’udienza, con la quale documentava la destinazione del denaro al pagamento di bollette di energia elettrica. La Suprema Corte osserva che la sentenza impugnata aveva già esaminato proprio quegli importi, non corrispondenti a quello oggetto della condotta appropriativa.
Il passaggio decisivo riguarda il regime di acquisizione. In appello l’acquisizione di documenti è possibile anche senza un’ordinanza che disponga la rinnovazione parziale del dibattimento, ma deve sempre avvenire nel rispetto del contraddittorio, a pena di inutilizzabilità ai sensi dell’art. 526, primo comma, cod. proc. pen. Il principio è affermato dalle Sezioni Unite n. 33748 del 12/07/2005 e ribadito da Sez. IV n. 1025 del 17/10/2006 e Sez. V n. 32427 dell’11/05/2015.
Nel caso concreto, i documenti erano allegati a una memoria di replica depositata dopo le conclusioni del pubblico ministero. In un giudizio cartolare, la controparte non poteva più interloquire: l’acquisizione era dunque preclusa, e nessun vulnus motivazionale era censurabile.
Quanto alla prescrizione, la Corte conferma l’individuazione della data di consumazione nel momento della cessazione della carica di amministratore, avvenuta nel dicembre 2017, secondo un orientamento costante richiamato nelle pronunce Sez. II n. 19519 del 15/01/2020 e Sez. II n. 11323 del 09/02/2021. Da tale data decorrono gli ordinari anni sette e mesi sei previsti dagli artt. 157 e 161 cod. pen., cui si aggiunge la sospensione di un anno e sei mesi di fonte legale, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 20989 del 12/12/2024.
A ciò si sommano gli ulteriori periodi di sospensione indicati nella sentenza impugnata. Ne deriva che il termine non era maturato alla data della decisione di appello e non risulta spirato nemmeno al momento della pronuncia di legittimità. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 157 c.p. – Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere
- Art. 161 c.p. – Effetti della sospensione e della interruzione
- Art. 526 c.p.p. – Prove utilizzabili ai fini della deliberazione