Gli arretrati dell’assegno di mantenimento non si compensano con crediti pregressi dell’altro genitore (Trib. Bergamo 24 marzo 2026)

Tribunale di Bergamo, Seconda Sezione civile, ordinanza del 24 marzo 2026 (R.G. 6881/2025) — Giudice Giuseppe Liotta

Il principio

Il credito per assegni di mantenimento arretrati dovuti al figlio non può essere compensato con un controcredito vantato dall’altro genitore, neppure se quest’ultimo deriva a sua volta da precedenti prestazioni di natura alimentare: prevale l’esigenza di assicurare al minore la disponibilità immediata e continuativa delle somme destinate al suo mantenimento.

Il fatto

Il debitore proponeva opposizione contro un precetto di euro 9.682,25, notificato per il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento del figlio stabilito dalla sentenza di divorzio n. 2285/2021 del Tribunale di Bergamo. Deduceva l’estinzione del debito mediante compensazione con un controcredito di euro 12.200, riferito al mancato versamento, da parte dell’altro genitore, dell’assegno previsto dalla precedente sentenza di separazione n. 3201/2016.

La motivazione

Il Tribunale ha escluso la sussistenza dei gravi motivi richiesti per sospendere l’efficacia esecutiva del titolo, sotto entrambi i profili del fumus boni iuris e del periculum in mora.

La tesi della compensabilità è stata ritenuta inammissibile alla luce dell’art. 447, secondo comma, c.c., secondo cui l’obbligato agli alimenti non può opporre la compensazione neppure per prestazioni arretrate. Il divieto tutela l’interesse superiore del minore: ammettere che i genitori regolino crediti e debiti pregressi attraverso la compensazione comprometterebbe le esigenze attuali del figlio e neutralizzerebbe la funzione propria dell’obbligazione di mantenimento.

Il provvedimento precisa che il divieto opera in termini assoluti anche quando il controcredito invocato abbia la stessa natura alimentare. La funzione attuale dell’assegno resta prioritaria rispetto a ogni credito pregresso.

Implicazioni pratiche

Il genitore obbligato non può sottrarsi all’esecuzione degli arretrati destinati al mantenimento del figlio opponendo somme che ritiene dovute dall’altro genitore. Tali pretese devono essere fatte valere autonomamente, senza incidere sulla continuità delle risorse necessarie al minore.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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