L’affidamento condiviso resta la regola se non emerge un concreto pregiudizio per il minore (Trib. Castrovillari 221/2026)
Tribunale ordinario di Castrovillari, Sezione civile, sentenza n. 221 del 16 febbraio 2026 (R.G. 720/2024) — Presidente Beatrice Magarò, Relatore Eduardo Bucciarelli
Il principio di diritto
L’affidamento condiviso deve essere confermato quando le relazioni dei servizi sociali non evidenziano inidoneità genitoriale né un concreto pregiudizio per il minore. Il conflitto tra i genitori non giustifica da solo l’affidamento esclusivo se entrambi mostrano adeguate capacità di cura.
Il fatto
Dopo la cessazione della convivenza, i genitori avevano regolato per anni i rapporti con il figlio mediante accordi. La madre chiedeva collocamento presso di sé, casa familiare e 600 euro mensili; il padre proponeva 300 euro. Il Tribunale acquisiva una relazione dei servizi sociali.
La motivazione
Le relazioni non mostravano inidoneità né alterazioni dell’equilibrio del bambino. Entrambi i genitori possedevano abilità di cura; il rapporto del minore con ciascuno risultava significativo. Il Tribunale ha confermato l’affidamento condiviso, il collocamento presso la madre e l’assegnazione della casa familiare. In applicazione degli artt. 316-bis e 337-ter c.c., considerate risorse, tempi di permanenza e accordi precedenti, il contributo paterno è stato fissato in 300 euro mensili, con spese straordinarie al 50%.
Implicazioni pratiche
Le accuse reciproche devono essere verificate alla luce di elementi attuali sul benessere del minore. La valutazione concreta delle competenze genitoriali può confermare l’affidamento condiviso anche in presenza di conflitto.
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