Lesioni aggravate al coniuge: esclusa la particolare tenuità (Cass. pen. n. 15403/2026)
Principi di diritto (Massima)
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis cod. pen. richiede una valutazione congiunta dell’esiguità dell’offesa e della non abitualità del comportamento, avuto riguardo alle concrete caratteristiche oggettive e soggettive del fatto. Tuttavia, per i reati espressamente indicati dall’art. 131-bis, comma 2, n. 3, cod. pen., l’offesa non può essere considerata di particolare tenuità. Tra le fattispecie ostative rientra il delitto di lesioni personali aggravato ai sensi dell’art. 577, comma 1, n. 1, cod. pen. Quando ricorre tale aggravante, il giudice non può quindi applicare la causa di non punibilità, indipendentemente dalla valutazione concreta della modesta offensività del fatto.
Il Fatto
Il Tribunale di Marsala aveva assolto l’imputato dal reato di lesioni personali aggravate, contestato ai sensi degli artt. 582, 585 e 577, n. 1, cod. pen., riconoscendo la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis cod. pen.
Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che il Tribunale non avesse verificato la presenza di una causa ostativa espressamente prevista dalla disciplina della particolare tenuità. In particolare, secondo il ricorrente, la contestazione dell’aggravante di cui all’art. 577, comma 1, n. 1, cod. pen. rendeva legalmente impossibile l’applicazione dell’art. 131-bis.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie il ricorso. La Corte muove dalla struttura dell’art. 131-bis cod. pen., ricordando che la particolare tenuità richiede, sul piano ordinario, una valutazione complessiva del fatto concreto. Gli indici rilevanti comprendono l’esiguità del danno o del pericolo, l’occasionalità della condotta e il modesto grado di colpevolezza, elementi che devono essere considerati congiuntamente e non in modo isolato. A tali requisiti si aggiunge la necessità che il comportamento non sia abituale.
La disciplina contiene però anche ipotesi nelle quali il legislatore esclude direttamente la possibilità di qualificare l’offesa come particolarmente tenue. Dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022, l’art. 131-bis, comma 2, n. 3, cod. pen. include tra i reati ostativi anche le lesioni personali aggravate ai sensi dell’art. 577, comma 1, n. 1, cod. pen. In tali casi lo sbarramento opera per effetto della stessa previsione normativa e rende superflua ogni ulteriore valutazione sulla concreta modestia dell’offesa.
Nel caso esaminato, il reato contestato rientrava espressamente nell’elencazione delle fattispecie escluse dall’ambito applicativo della particolare tenuità. Il Tribunale non avrebbe quindi potuto pronunciare sentenza assolutoria ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., essendo preclusa dalla legge la qualificazione dell’offesa come tenue. La Cassazione annulla pertanto la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Marsala, in diversa persona fisica, per un nuovo giudizio.
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