Il coniuge separato perde il diritto di abitazione se la casa non conserva un legame familiare (Trib. Cagliari 12/02/2026)

Tribunale ordinario di Cagliari, Collegio Camera di Consiglio 2 civile, ordinanza del 12 febbraio 2026 (R.G. 6927/2024) — Presidente Maria Grazia Cabitza, Relatore Elisabetta Murru

Il principio di diritto

Il coniuge separato senza addebito conserva in astratto i diritti successori, ma il diritto di abitazione previsto dall’art. 540, secondo comma, c.c. richiede che, all’apertura della successione, l’immobile sia ancora riconoscibile come casa adibita a residenza familiare. Il diritto non sorge quando la condotta successiva alla separazione abbia reciso ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l’originaria destinazione familiare.

Il fatto

Un uomo, separato senza addebito, aveva chiesto in via d’urgenza il riconoscimento del diritto di abitazione sull’immobile di proprietà della moglie defunta, nel quale la donna aveva continuato a vivere. Il ricorso ex art. 700 c.p.c. era stato rigettato perché l’uomo aveva lasciato la casa circa dieci anni prima del decesso, si era trasferito altrove e aveva interrotto i rapporti con la coniuge e con i figli. In sede di reclamo egli invocava anche, in subordine, l’uso del bene quale comproprietario per successione.

La motivazione

Il Collegio ha confermato che l’art. 548 c.c. parifica, sul piano successorio, il coniuge separato senza addebito a quello non separato, ma ha distinto tale profilo dal presupposto oggettivo richiesto dall’art. 540, secondo comma, c.c. Richiamando Cass. n. 15277/2019 e Cass. n. 22566/2023, ha osservato che i diritti di abitazione e uso presuppongono una casa concretamente collegata alla residenza familiare al momento della morte. Nel caso esaminato, il trasferimento definitivo del reclamante, protratto per circa un decennio, e la cessazione dei rapporti familiari avevano eliminato anche il collegamento potenziale con l’originaria destinazione. Mancando il fumus boni iuris, non occorreva esaminare il periculum. La pretesa fondata sulla comproprietà è stata dichiarata inammissibile perché introdotta solo nel reclamo: l’effetto devolutivo dell’art. 669-terdecies c.p.c. resta circoscritto alla domanda cautelare originaria. Il reclamo è stato rigettato.

Implicazioni pratiche

La permanenza del coniuge proprietario nell’immobile dopo la separazione non basta, da sola, a conservare il diritto successorio di abitazione in favore dell’altro. Occorre verificare in concreto se la casa conservi un collegamento, almeno potenziale, con l’originaria funzione familiare. Inoltre, nel reclamo cautelare non può essere introdotto un diverso titolo giuridico a fondamento della tutela richiesta.

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