Il precetto notificato alla PEC professionale è valido anche per atti estranei all’attività (Trib. Roma 7174/2026)

Tribunale di Roma, IV Sezione Civile – Esecuzioni Immobiliari, sentenza n. 7174/2026 del 5 maggio 2026, R.G. n. 47944/2024 — Giudice onorario dott.ssa Rosanna Gerarda Bisceglie

Il principio

L’indirizzo risultante dal registro INI-PEC, attivato dal destinatario per una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per notificare atti estranei a tale attività. Per i soggetti obbligati a dotarsi di PEC non esiste un domicilio digitale distinto per ciascun rapporto o atto e la notificazione si perfeziona con la ricevuta di avvenuta consegna.

Il fatto

La destinataria di un precetto per euro 1.221,87, fondato su un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, proponeva opposizione deducendo la mancata notificazione del titolo e la nullità della notificazione del precetto. In particolare sosteneva che l’atto fosse stato inviato a un indirizzo PEC associato alla propria ditta individuale e non personalmente, come richiesto dall’art. 479 c.p.c.

Dopo la rinuncia alla sospensione dell’efficacia esecutiva, il giudice formulava una proposta conciliativa ai sensi dell’art. 185-bis c.p.c. La proposta non conduceva all’accordo e la causa veniva decisa, previa discussione orale, con sentenza contestuale ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c.

La motivazione

Il Tribunale qualifica le doglianze come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617, primo comma, c.p.c., tempestivamente proposta, ma le ritiene entrambe infondate. Il creditore aveva documentato la valida notificazione del titolo esecutivo il 16 settembre 2024.

Quanto al precetto, l’art. 3-bis della legge n. 53 del 1994 riconosce validità alla notificazione effettuata all’indirizzo tratto dai pubblici elenchi, senza imporre ulteriori verifiche al notificante. L’art. 16-ter del d.l. n. 179 del 2012 individua il domicilio digitale presso gli indirizzi ricavati dai registri ufficiali. Il Tribunale richiama Cass. n. 1615/2025, secondo cui la PEC professionale iscritta in INI-PEC è utilizzabile anche per atti non collegati alla specifica attività per la quale è stata attivata.

La notificazione del precetto è quindi ritenuta corretta. L’opposizione viene rigettata e l’opponente condannata alle spese, liquidate in euro 1.000 oltre accessori. Nella determinazione delle spese il giudice considera anche la condotta processuale della parte opposta, che aveva ostacolato la definizione del processo in tempi ragionevoli.

Implicazioni pratiche

Chi è obbligato a possedere un domicilio digitale non può contestare una notificazione soltanto perché l’indirizzo PEC era stato attivato in relazione a un’attività professionale diversa dall’atto ricevuto. Per verificare la validità occorre accertare che l’indirizzo provenga da un pubblico elenco e che sia stata generata la ricevuta di avvenuta consegna.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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