Revocazione decisa da un giudice del collegio originario: la sentenza non è nulla, salvo il dolo del giudice (Cass. civ. Sez. I n. 3032 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pronuncia del giudizio di revocazione ad opera di magistrati che hanno fatto parte del collegio, che si è espresso sulla decisione oggetto di revocazione, non costituisce causa di nullità della sentenza, poiché, salvo il caso del dolo del giudice di cui all’art. 395, n. 6, c.p.c., non sussiste alcuna incompatibilità, secondo l’ordinamento processuale vigente, a partecipare alla decisione sulla domanda di revocazione, trattandosi di errore percettivo e non già valutativo. (Rv. 677292-01)
Il Fatto
Un imprenditore, dichiarato fallito dal Tribunale di Firenze con sentenza del 15 novembre 2000, proponeva impugnazione per revocazione ex art. 395, primo comma, n. 6, c.p.c., deducendo il dolo del giudice, perché la procedura era stata promossa d’ufficio in un contesto poi emerso nelle vicende della cosiddetta “Fallimentopoli fiorentina”, e la simulazione dei crediti azionati, che sarebbero stati affetti da usura come dimostrato dalla successiva revoca dei decreti ingiuntivi.
Il Tribunale di Firenze, nel contraddittorio con le società cessionarie dei crediti bancari, rigettava la revocazione: non era provata l’incidenza del dolo del magistrato sulla dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza sussisteva comunque in base ad altri indici e si era formato il giudicato per mancata impugnazione della sentenza di fallimento. La Corte d’Appello di Firenze respingeva il gravame. Escludeva l’incompatibilità del componente del collegio già giudice delegato al fallimento, che non aveva fatto parte del collegio autore della sentenza dichiarativa; negava l’efficacia causale del dolo del giudice; accertava che l’insolvenza persisteva comunque per debiti residui di circa 1,7 miliardi di lire.
Il fallito ricorreva per cassazione con quattro motivi: nullità per violazione degli artt. 51 e 52 c.p.c. per la partecipazione del giudice delegato al collegio della revocazione; mancato accertamento della validità della cessione in blocco dei crediti; omessa valutazione del nesso causale tra il sistema corruttivo e la dichiarazione di fallimento; violazione dell’art. 116 c.p.c. per la mancata ammissione delle prove orali. Una cessionaria resisteva con controricorso; il Pubblico Ministero concludeva per il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo perché non si confronta con la sentenza d’appello ma censura quella di primo grado, alla quale la decisione di appello si sostituisce integralmente (Cass. n. 29021/2018; Cass. n. 9161/2013). Il motivo che ignora la motivazione del giudice di appello è inammissibile ex art. 366, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 9059/2025).
In ogni caso, richiamando un orientamento costante (fra le altre Cass. Sez. Un. n. 9768/2020, Cass. Sez. Un. n. 1249/2019, Cass. n. 23498/2017, fino a Cass. n. 17899/2025), la Corte ribadisce che la pronuncia sulla revocazione da parte di magistrati che avevano composto il collegio autore della decisione impugnata non è causa di nullità: salvo il dolo del giudice ex art. 395, n. 6, c.p.c., l’ordinamento processuale non prevede alcuna incompatibilità, perché la revocazione ha ad oggetto un errore percettivo e non valutativo.
Anche gli altri motivi sono inammissibili. Il secondo non indica il parametro normativo violato, non si confronta con la ratio decidendi (la titolarità dei crediti non era stata contestata) ed è comunque nuovo. Il terzo investe la valutazione di merito, immune da censure, sull’assenza di prova del nesso causale tra le condotte del magistrato e il fallimento. Il quarto difetta di specificità perché i capitoli di prova non sono stati trascritti (Cass. n. 18679/2017).
Il ricorso è dichiarato inammissibile. Il ricorrente è condannato alle spese in favore della controricorrente, liquidate in euro 4.000,00 per compensi oltre euro 200,00 per anticipazioni, rimborso forfetario del 15% e accessori, con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
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Nota della Redazione
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