Il regime delle proroghe rende legittima l’occupazione d’urgenza e il decreto di esproprio (Cass. civ. Sez. I n. 14586 del 09.05.2022)

Principi di diritto (Massima)
In tema di espropriazione per pubblica utilità, la legittimità dell’occupazione d’urgenza e la conseguente validità del decreto di esproprio vanno valutate alla luce del regime delle proroghe automatiche introdotte dagli interventi normativi succedutisi nel tempo: l’art. 20 della legge n. 865/1971, l’art. 1, comma 5-bis, del d.l. n. 901/1984, l’art. 14 del d.l. n. 534/1987 e l’art. 22 della legge n. 158/1991. Le proroghe si applicano ai procedimenti in corso e producono uno slittamento del termine finale utile per l’adozione del decreto, indipendentemente dalla circostanza che il termine originario sia già scaduto al momento della loro entrata in vigore. Ne consegue che, ove il decreto sia emesso entro il termine così prorogato, l’occupazione è legittima e al privato spetta l’indennità di esproprio, non il risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ.

Il Fatto

Il Comune disponeva l’occupazione temporanea e urgente di un terreno per la realizzazione di alloggi di edilizia popolare. I proprietari convenivano in giudizio il Comune e l’impresa costruttrice chiedendo il risarcimento dei danni per l’illegittima occupazione. Il Tribunale qualificava la domanda come opposizione alla stima e condannava in via solidale il Comune e l’impresa al pagamento dell’indennità. La Corte d’Appello, riformando la decisione, riteneva illegittima l’occupazione, escludendo l’operatività della proroga di cui all’art. 22 della legge n. 158/1991 in quanto il termine era già scaduto, e condannava il Comune e l’impresa al risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione affronta la questione centrale relativa alla corretta ricostruzione del sistema delle proroghe dei termini dell’occupazione d’urgenza. Il ricorrente sosteneva che l’art. 22 della legge n. 158/1991 operasse anche se il termine finale era scaduto, contrariamente a quanto affermato dal giudice di appello. La Suprema Corte, ricostruendo i successivi interventi normativi, afferma che l’occupazione, risalente al 29.12.1983, poteva protrarsi per cinque anni ai sensi dell’art. 20 della legge n. 865/1971, con scadenza al 29.12.1988. La proroga di un anno di cui all’art. 1, comma 5-bis, del d.l. n. 901/1984 e le successive proroghe biennali disposte dall’art. 14 del d.l. n. 534/1987 e dall’art. 22 della legge n. 158/1991 hanno determinato uno slittamento del termine per l’adozione del decreto di esproprio.

La Corte precisa che tali proroghe, operando automaticamente per i procedimenti in corso, hanno effetto anche quando il termine originario sia maturato prima della loro entrata in vigore, come nel caso di specie in cui la proroga di cui all’art. 22 della legge n. 158/1991 decorre dal 1.1.1991. Di conseguenza, il decreto di esproprio adottato il 23.2.1993 è legittimo, in quanto emesso entro il termine complessivamente risultante dalle proroghe.

La Corte rileva quindi la caducazione del presupposto su cui si fondava la condanna risarcitoria ex art. 2043 cod. civ., potendo i soggetti espropriati vantare esclusivamente una richiesta di indennizzo. Inoltre, dichiara inammissibile il ricorso incidentale adesivo proposto dal Comune, in quanto tardivo, non essendo applicabile l’art. 334 cod. proc. civ. all’impugnazione incidentale adesiva, e inammissibile il ricorso incidentale dei controricorrenti per difetto di specificità, non avendo gli stessi dimostrato di aver dedotto la questione dinanzi al giudice di merito. La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio.

“`

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *