Affidamento in prova eseguibile all’estero solo in Stati UE (Cass. pen. Sez. V n. 26338 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’affidamento in prova al servizio sociale può essere eseguito in uno Stato estero soltanto se quest’ultimo sia membro dell’Unione europea e il condannato vi abbia stabilito la residenza legale e abituale, sempre che lo Stato abbia dato attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI, recepita in Italia con d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38. Nel giudizio di rinvio il giudice, pur vincolato ai principi di diritto enunciati dalla sentenza rescindente, deve valutare la situazione attuale del richiedente e le circostanze sopravvenute, poiché il giudizio sulla concedibilità della misura ha natura attuale e prognostica. È inammissibile il ricorso che censuri l’omesso esame dei presupposti di art. 47 Ord. pen. quando il giudice del rinvio abbia accertato l’inapplicabilità territoriale della misura per difetto dei requisiti previsti dalla disciplina europea.
Il Fatto
Il condannato, con sentenza di secondo grado divenuta irrevocabile, aveva riportato una pena detentiva per bancarotta fraudolenta. Il Tribunale di sorveglianza aveva respinto una prima istanza di affidamento in prova ai servizi sociali, valorizzando la gravità del reato, l’assenza di iniziative risarcitorie e l’inesistenza dell’attività lavorativa prospettata. La Prima Sezione della Corte di cassazione aveva annullato quel provvedimento, rilevando che il Tribunale non aveva spiegato la rilevanza di quegli elementi a fronte dei dati contrari emersi dall’istruttoria.
In sede di rinvio il Tribunale di sorveglianza ha nuovamente rigettato l’istanza. Il Collegio ha ritenuto mutata la situazione perché il condannato aveva chiesto di eseguire la misura negli Emirati Arabi Uniti, dove si era trasferito, invocando il trattato bilaterale sul trasferimento delle persone condannate. Ha inoltre valorizzato l’allontanamento dal territorio italiano in prossimità dell’esecutività della sentenza. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e dell’art. 47 Ord. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo, incentrato sull’elusione del giudicato rescindente, è infondato. Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato ai principi di diritto enunciati, ma deve comunque valutare la situazione attuale del richiedente e le circostanze sopravvenute, perché il giudizio sulla misura ha natura attuale e prognostica, come affermato da Sez. V n. 37150 del 10.05.2024.
Nel caso concreto l’integrazione della domanda, con cui il condannato ha chiesto di eseguire la misura a Dubai, ha introdotto una questione nuova, idonea a incidere sulla stessa possibilità di attuazione del programma trattamentale. Il giudice del rinvio non ha quindi invertito l’ordine logico del giudizio, ma ha esaminato un profilo sopravvenuto che condiziona in radice la concedibilità della misura.
La Corte ribadisce la regola di diritto: l’affidamento in prova può essere eseguito all’estero solo se lo Stato sia membro dell’Unione europea e il condannato vi abbia residenza legale e abituale, con sistema di reciproco riconoscimento operativo. Il principio è confermato dai precedenti Sez. I n. 23720 del 20.06.2025, Sez. I n. 20977 del 15.06.2020, Sez. I n. 16942 del 25.05.2020 e Sez. I n. 15091 del 16.05.2018. Poiché gli Emirati Arabi Uniti non appartengono all’Unione europea, i presupposti non ricorrono.
Quanto al trattato tra Italia ed Emirati Arabi Uniti, ratificato dalla legge n. 32 del 26 marzo 2025, esso non consente comunque l’esecuzione della misura. Il trattato riguarda la sola pena carceraria e, ai sensi dell’art. 4, primo comma, lett. a), il trasferimento è ammesso solo se la persona condannata è cittadino dello Stato di esecuzione: la disposizione non si applica quindi a un cittadino italiano soltanto residente nel territorio degli Emirati.
Sulla scorta di tali rilievi il ricorso è aspecifico e manifestamente infondato. Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alle spese processuali e il versamento di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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