Confisca allargata in cognizione: revoca solo per il terzo estraneo (Cass. pen. Sez. I n. 12238 del 28.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La confisca allargata disposta dal giudice della cognizione con sentenza divenuta irrevocabile fa stato nei confronti di chi ha preso parte al procedimento e non è revocabile con l’incidente di esecuzione. Il condannato non può dedurre in executivis fatti che avrebbe potuto far valere nel giudizio di cognizione o con l’impugnazione ordinaria. Solo il terzo estraneo al giudizio di cognizione è legittimato a chiedere al giudice dell’esecuzione la revoca della confisca. Anche ammesso che i rimedi revocatori previsti per la confisca di prevenzione siano estensibili alla confisca allargata, il loro accesso resta subordinato alle medesime condizioni di operatività: la prova nuova deve essere sopravvenuta o preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo la definitività della misura, non già deducibile e volontariamente non dedotta.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, investita quale giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile l’istanza di revoca di una confisca allargata ex art. 12-sexies d.l. 306/1992, conv. con l. 356 del 1992, avente ad oggetto un’abitazione e un appartamento. La misura era stata disposta in sede di cognizione, a seguito di condanna definitiva del ricorrente.
Il condannato proponeva ricorso, deducendo che la provvista per l’acquisto degli immobili era proveniente dal padre, coimputato nel medesimo processo e assolto con sentenza definitiva soltanto molti anni dopo. La sentenza assolutoria avrebbe reso decisivo un elemento prima irrilevante: da qui l’incidente di esecuzione. Il ricorrente censurava la declaratoria di inammissibilità e prospettava l’illegittimità costituzionale della disciplina che non consente la revoca.
La Motivazione della Corte
La Sezione I ricostruisce anzitutto la giurisprudenza di legittimità secondo cui la statuizione contenuta in una sentenza irrevocabile, con cui sia disposta la confisca, fa stato verso i soggetti che hanno partecipato al procedimento di cognizione. Ne deriva che soltanto i terzi che non hanno rivestito la qualità di parte in quel giudizio sono legittimati a chiederne la revoca in sede esecutiva, secondo il principio già affermato da Sez. I n. 4096 del 24/10/2018.
Nel caso concreto la confisca era stata disposta in fase di cognizione e l’istante aveva preso parte a quel giudizio quale imputato. Egli non poteva dunque chiedere al giudice dell’esecuzione la rimozione di una statuizione che costituisce parte integrante del giudicato, nel processo di formazione del quale avrebbe dovuto far valere le ragioni poste a fondamento della revoca. La decisione della Corte territoriale è pertanto corretta.
Quanto all’estensione analogica dei rimedi revocatori propri della confisca di prevenzione — l’art. 7, secondo comma, l. n. 1423 del 1956 e l’art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011 — la Corte osserva che i precedenti invocati dal ricorrente riguardano confische disposte in sede esecutiva ovvero richieste di revoca proposte da terzi estranei al giudizio di cognizione. Si tratta di situazioni differenti da quella in esame.
La Corte affronta il profilo in via di mera ipotesi. Anche volendo ritenere estensibili alla confisca allargata i rimedi previsti per la confisca di prevenzione, devono estendersi le relative condizioni di operatività. Secondo Sez. Un. n. 43668 del 26/05/2022, la prova nuova rilevante ai fini della revocazione è quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento o quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo la definitività della misura; non è tale quella deducibile e non dedotta, salvo impossibilità per forza maggiore.
Nel caso in esame la provenienza della provvista dal padre non costituisce né elemento nuovo né elemento scoperto incolpevolmente dopo l’emissione della misura. Si tratta di fatto deducibile e non dedotto consapevolmente e volontariamente nel corso del giudizio. Esso non rientra quindi nel concetto di prova nuova che consente l’accesso al rimedio invocato. Il ricorso è pertanto infondato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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