Motivazione per relationem dei decreti di proroga delle intercettazioni (Cass. pen. Sez. IV n. 27652 del 23.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, il decreto di proroga è legittimo quando richiami per relationem la richiesta del pubblico ministero e gli esiti investigativi ivi compendiati, dovendosi leggere il provvedimento del giudice congiuntamente all’atto richiamato, secondo i criteri fissati dalle Sezioni Unite n. 17 del 21.06.2000. La mancanza di motivazione del decreto determina l’inutilizzabilità dei soli risultati captativi acquisiti nel periodo coperto dalla proroga viziata. A tale inutilizzabilità non si applica il principio dell’art. 185 cod. proc. pen. sulla trasmissione del vizio agli atti consecutivi, poiché ciascun decreto autorizzativo è autonomo: gli esiti coperti dai decreti di proroga successivi restano utilizzabili.

Il Fatto

Il giudice per le indagini preliminari aveva applicato al indagato la misura della custodia in carcere per plurimi delitti di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Il Tribunale del riesame di Torino, in accoglimento della richiesta dell’indagato, aveva annullato l’ordinanza per carenza dei gravi indizi, accogliendo l’eccezione sulla nullità delle intercettazioni a partire dal 31 dicembre 2024.

Il Tribunale aveva ritenuto nullo il decreto di proroga del 30 dicembre 2024 per difetto di motivazione, con conseguente inutilizzabilità dei decreti successivi, in quanto sfasati temporalmente rispetto al periodo da prorogarsi. Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. Il tema è quello dell’onere di motivazione dei decreti di proroga delle intercettazioni. Le Sezioni Unite n. 17 del 21.06.2000 hanno chiarito che si ha mancanza di motivazione non solo quando l’apparato giustificativo manchi in senso fisico-testuale, ma anche quando sia apparente, meramente ripetitivo della formula normativa o del tutto incongruo; si ha invece difetto di motivazione, emendabile, quando la stessa sia incompleta, insufficiente o non perfettamente adeguata.

La motivazione per relationem è legittima quando il provvedimento faccia riferimento a un legittimo atto del procedimento congruamente motivato, dia dimostrazione che il giudice ha preso cognizione delle ragioni dell’atto di riferimento e quest’ultimo sia conosciuto dall’interessato o comunque ostensibile al momento dell’esercizio del diritto di critica o di gravame.

Con specifico riguardo ai decreti di proroga, il dovere motivazionale può ispirarsi a criteri di minore specificità rispetto a quelli dell’autorizzazione, potendosi risolvere in una motivazione per relationem che dia atto della plausibilità delle ragioni esposte nella richiesta del pubblico ministero. Tali principi trovano conferma anche a livello eurounitario, nella sentenza della Corte di Giustizia del 16 febbraio 2023 n. 349, secondo cui l’obbligo di motivazione non è violato se la decisione si fonda su una richiesta dettagliata e circostanziata e i motivi possono dedursi da una lettura incrociata della richiesta e dell’autorizzazione.

Nel caso in esame il Tribunale del riesame, pur richiamando tali principi, non ne ha fatto applicazione: ha ritenuto generica la motivazione del decreto di proroga che richiamava la richiesta del pubblico ministero e gli esiti investigativi, senza considerare che la motivazione per relationem imponeva una lettura congiunta dei due atti. La censura coglie nel segno anche sul secondo profilo.

La mancanza di motivazione determina l’inutilizzabilità delle sole operazioni compiute nel periodo coperto dalla proroga viziata, poiché l’art. 271, comma 1, cod. proc. pen. è disposizione speciale rispetto all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. All’inutilizzabilità non si applica il principio dell’art. 185 cod. proc. pen. sulla trasmissione del vizio agli atti consecutivi: ciascun decreto autorizzativo è autonomo e può ricevere impulso da qualsiasi notizia di reato, anche desunta da captazioni inutilizzabili. L’ordinanza è annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Torino.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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