Ne bis in idem e invasione di edifici nel reato permanente (Cass. pen. Sez. II n. 26337 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di invasione di terreni o edifici previsto dall’art. 633 cod. pen. ha natura di reato permanente e la sua consumazione si protrae fino alla cessazione dell’occupazione arbitraria. Ne deriva che, quando il capo di imputazione contesti una condotta che, sotto il profilo storico-naturalistico, coincide in parte con quella già giudicata con provvedimento definitivo, il giudice deve ridefinire il perimetro temporale della consumazione e la relativa pena, a pena di violazione del principio del ne bis in idem di cui all’art. 649 cod. proc. pen. Integra invece il medesimo delitto la condotta di chi, entrato nell’alloggio pubblico in qualità di ospite dell’avente diritto, vi permanga dopo il decesso o l’allontanamento di quest’ultimo, non rilevando i mezzi dell’invasione né la clandestinità.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato dalla Corte di appello di Bari, con sentenza del 27.02.2025, per il delitto di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen., contestato come consumato “dal 2010 e tutt’ora permanente”.
La difesa ha dedotto che il medesimo fatto era già stato giudicato con decreto penale di condanna emesso nel 2013 per fatti risalenti al 2011, prospettando la violazione del ne bis in idem. Ha inoltre censurato la mancata valutazione di documentazione sulla legittimazione all’occupazione derivante da concessione in locazione temporanea al congiunto convivente, poi deceduto. La questione approda in Cassazione dopo il rigetto dei motivi in appello.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, la Corte ha ritenuto la censura fondata. Il capo di imputazione contesta una condotta che, sotto il profilo storico-naturalistico, coincide in parte con quella già giudicata con il decreto penale del 2013, avente ad oggetto la stessa invasione arbitraria posta in essere negli anni 2010 e 2011.
La Corte di appello ha rigettato la doglianza difensiva senza considerare tale coincidenza parziale. Ne consegue l’annullamento della sentenza limitatamente a detto capo, con ridefinizione del perimetro temporale della consumazione e della relativa pena: il principio del ne bis in idem impone di non giudicare due volte la stessa condotta, tanto più in un reato a carattere permanente.
Sul secondo motivo, relativo alla documentazione sulla legittimazione all’occupazione, la censura è manifestamente infondata. La documentazione non è dotata di decisività, sicché l’omessa valutazione in appello non integra alcun vizio di motivazione.
Il Collegio prende atto di un orientamento secondo cui non integra il reato la condotta di chi subentra nell’immobile pubblico previa autorizzazione del precedente detentore, come affermato da Sez. 2 n. 15874 del 2019. Ritiene però di aderire all’orientamento consolidato, espresso da Sez. 2 n. 20675 del 2025 e ribadito da Sez. 2 n. 39184 del 2025 e Sez. 2 n. 19913 del 2026.
Secondo tale indirizzo, integra il delitto di invasione di edifici la condotta di chi, entrato nell’alloggio pubblico come ospite dell’avente diritto, vi permane dopo il decesso o l’allontanamento di quest’ultimo. Non rilevano i mezzi dell’invasione, né sono necessari la clandestinità, la violenza sulle cose o l’inganno: è sufficiente che l’occupazione sia arbitraria, intesa come “contra ius”.
Il terzo motivo, sulla dosimetria della pena, resta assorbito per connessione con il primo. La Corte annulla dunque la sentenza limitatamente all’accertamento della data di commissione del fatto e per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.
Nota della Redazione
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