Dichiarazioni spontanee e recidiva: annullamento parziale con rinvio (Cass. pen. Sez. II n. 26339 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio abbreviato sono utilizzabili a fini di prova le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria, poiché l’art. 350, comma 7, cod. proc. pen. ne limita l’inutilizzabilità al solo dibattimento. Ove l’imputato, in sede di interrogatorio di convalida dell’arresto, dichiari di riportarsi a quanto già reso, tali dichiarazioni sono utilizzabili alla stregua di dichiarazioni rese in interrogatorio. È fondato il motivo di ricorso che censura il difetto di motivazione sulla recidiva aggravata, quando la sentenza di appello ometta ogni valutazione sul punto e le attenuanti generiche siano state riconosciute in regime di equivalenza con la recidiva.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in esito a giudizio abbreviato, dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Catania, per i delitti di tentato furto aggravato e di ricettazione. La Corte di appello di Catania, con sentenza in data 24/04/2025, ha riformato la pronuncia di primo grado con riferimento alla pena.

Avverso tale decisione il condannato propone ricorso per cassazione articolando quattro motivi. I primi due concernono la valutazione delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di convalida e la loro utilizzabilità; il terzo contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti; il quarto deduce difetto di motivazione in tema di recidiva reiterata.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, tra loro connessi, sono dichiarati manifestamente infondati. Il ricorrente aveva sostenuto che le dichiarazioni rese all’atto dell’arresto, in assenza del difensore, fossero affette da inutilizzabilità patologica ai sensi degli artt. 63 e 350 cod. proc. pen. La Corte osserva che le dichiarazioni spontanee erano state riprese nel verbale di arresto, sottoscritto dall’interessato.

Il Collegio richiama la lettera dell’art. 350, comma 7, cod. proc. pen., che legittima la polizia giudiziaria a ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona sottoposta alle indagini e ne disciplina l’utilizzabilità in dibattimento ai fini delle contestazioni ex art. 503, comma 3, cod. proc. pen. Ne deriva che il legislatore non solo consente la verbalizzazione, ma riconduce tali dichiarazioni entro la cornice normativa dell’utilizzabilità.

La scelta del rito contratto rende le dichiarazioni utilizzabili a fini di prova, non essendo affette da vizi originari o patologici. La Corte richiama il principio già affermato da Sez. V n. 32015 del 15/03/2018, secondo cui l’inutilizzabilità prevista dall’art. 350, comma 7, è limitata al dibattimento. Assume rilievo decisivo il fatto che il ricorrente, davanti al G.I.P., pur avvalendosi della facoltà di non rispondere, aveva dichiarato di volersi riportare alle dichiarazioni già rese: per tale via esse sono utilizzabili come dichiarazioni rese in interrogatorio.

Da tali elementi la Corte di appello ha tratto prova della consapevolezza della provenienza delittuosa del motociclo, desunta anche da circostanze concrete: il mezzo era privo di segni di effrazione, parcheggiato con le chiavi inserite e il motore caldo, a pochi metri dall’esercizio commerciale presso cui il ricorrente era stato colto in flagranza.

Il terzo motivo, relativo alle attenuanti di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. e all’art. 648, comma 4, cod. pen., è dichiarato manifestamente infondato e reiterativo di doglianza già disattesa in appello. Il quarto motivo è invece fondato: a fronte di uno specifico motivo di appello, la sentenza impugnata non contiene alcuna valutazione sulla recidiva aggravata, e l’omissione incide sul trattamento sanzionatorio, essendo le attenuanti generiche riconosciute in regime di equivalenza con la recidiva.

La sentenza è pertanto annullata limitatamente alla statuizione sulla recidiva e al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania; nel resto il ricorso è inammissibile ed è dichiarata l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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