Improcedibilità per superamento dei termini del giudizio di appello (Cass. pen. Sez. III n. 26366 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di improcedibilità dell’azione penale per il giudizio di appello, nei procedimenti relativi a reati commessi dopo il 1° gennaio 2020 e per le impugnazioni proposte entro il 31 dicembre 2024, è di tre anni e decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito della motivazione ex art. 544 cod. proc. pen. Ai sensi dell’art. 344-bis, comma 6, cod. proc. pen., la sospensione opera esclusivamente tra la data in cui l’autorità giudiziaria dispone le nuove ricerche e la data in cui la notificazione è effettuata. La sentenza di appello pronunciata oltre il termine così prorogato è affetta da improcedibilità e deve essere annullata senza rinvio. Non osta l’eventuale inammissibilità del ricorso, poiché la deduzione dell’intervenuta improcedibilità integra motivo consentito ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato in primo grado, con il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 609-bis, comma 3, cod. pen., alla pena di due anni di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 609-bis cod. pen., con concessione della sospensione condizionale subordinata agli adempimenti di cui all’art. 165, comma 5, cod. pen. e al risarcimento del danno. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 17 novembre 2025, confermava la decisione di primo grado.

Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: l’improcedibilità dell’appello per superamento dei termini ex art. 344-bis cod. proc. pen., in combinato disposto con l’art. 2, commi 3 e 5, legge n. 134 del 2021, e la manifesta illogicità della motivazione per travisamento di prova decisiva.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via prioritaria la questione dei termini di durata massima del giudizio di appello. Il reato risultava contestato come commesso dal gennaio 2021 al 17 febbraio 2021, con la conseguente applicabilità della disciplina transitoria del comma 3 dell’art. 2 legge n. 134 del 2021, che richiama i procedimenti per reati commessi dopo il 1° gennaio 2020. Trattandosi di impugnazione proposta entro il 31 dicembre 2024, opera il comma 5 della medesima disposizione, che eleva a tre anni il termine per la definizione del giudizio di appello.

Il percorso di calcolo del dies a quo è puntualmente ricostruito: la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 19 maggio 2022, con termine per il deposito della motivazione sino al 9 luglio 2022; il termine di improcedibilità decorre quindi dal 7 ottobre 2022, novantesimo giorno successivo alla scadenza prevista dall’art. 544 cod. proc. pen., con scadenza finale al 7 ottobre 2025.

La Corte esamina poi la sospensione disposta dal giudice di appello. All’udienza del 22 settembre 2025, preso atto della non compiuta citazione dell’imputato, il giudice aveva disposto il rinnovo della notifica, previe ricerche, rinviando al 17 novembre 2025. La notificazione è stata eseguita il 4 ottobre 2025. Trova quindi applicazione l’art. 344-bis, comma 6, cod. proc. pen., secondo cui la sospensione opera tra la data in cui l’autorità dispone le nuove ricerche e quella in cui la notificazione è effettuata.

Ne deriva che il periodo di sospensione copre soltanto i dodici giorni tra il 22 settembre e il 4 ottobre 2025, con proroga del termine finale al 19 ottobre 2025. La sentenza di appello, pronunciata il 17 novembre 2025, è dunque intervenuta a improcedibilità già maturata, senza che la sospensione dell’udienza al 17 novembre 2025 potesse estendere ulteriormente il termine.

Il secondo motivo resta assorbito. La Corte precisa infine che l’eventuale inammissibilità del ricorso non osta alla pronuncia, richiamando Sez. U, n. 12602 del 2015, Ricci, che ha ritenuto ammissibile il ricorso con cui si deduce l’estinzione del reato non dichiarata dal giudice di merito, nonché Sez. 2, n. 1455 del 2026, Vazquez e Sez. 6, n. 41242 del 2025, Cojocaru, che hanno applicato il principio in via analogica al nuovo istituto. La sentenza è pertanto annullata senza rinvio ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *