Interrogatorio preventivo non dovuto dal giudice dell’appello cautelare (Cass. pen. Sez. 3 n. 7107 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di procedere all’interrogatorio preventivo dell’indagato, sancito dall’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., come introdotto dall’art. 2, comma 1, lettera e), n. 2), della legge n. 114 del 2024, riguarda esclusivamente il giudice che dispone la misura nel corso delle indagini preliminari. Il giudice dell’appello cautelare che, accogliendo il gravame del pubblico ministero, applica la misura coercitiva non è tenuto a provvedere all’incombente, poiché il diritto di difesa dell’indagato è comunque assicurato dalla facoltà di comparire personalmente all’udienza per la trattazione del gravame e di essere in quella sede interrogato. Qualora il Gip ritenga insussistenti le esigenze cautelari, è legittima, anzi doverosa in un’ottica di economia processuale, l’omissione dell’interrogatorio preventivo, incombente da espletare solo se il giudice intenda accogliere la richiesta di misura.
Il Fatto
Il Gip del Tribunale di Salerno, pur riconoscendo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato per la sua partecipazione a un sodalizio criminoso dedito a delitti in materia tributaria, non applicava la richiesta misura della custodia cautelare in carcere, ritenendo insussistente il requisito dell’attualità e concretezza del pericolo di reiterazione. Il pubblico ministero proponeva appello cautelare e il Tribunale di Salerno, quale giudice dell’impugnazione, accoglieva il gravame disponendo la misura custodiale, subordinandone l’efficacia alla definitività dell’ordinanza. Il procedimento era stato caratterizzato dalla mancata esecuzione dell’interrogatorio preventivo dell’indagato, che, trovandosi all’estero sottoposto a procedura di estradizione, aveva manifestato la disponibilità a essere ascoltato a distanza, senza che l’incombente fosse poi completato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina la doglianza dell’indagato, che deduceva la nullità del provvedimento cautelare per violazione dell’obbligo di interrogatorio preventivo previsto dall’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto provvedere all’incombente prima di disporre la misura in accoglimento dell’appello del pubblico ministero.
Quanto alla condotta del Gip, la Corte rileva che il testo normativo, disponendo che “prima di disporre la misura” il giudice procede all’interrogatorio, depone inequivocabilmente nel senso che l’incombente sia necessario solo quando il giudice intenda accogliere la richiesta. La maturata convinzione dell’insussistenza dei presupposti cautelari rende la mancata esecuzione dell’interrogatorio non solo legittima ma doverosa, in un’ottica di contenimento dei mezzi processuali e di salvaguardia della ragionevole durata del processo, senza alcun vulnus per il diritto di difesa.
Quanto alla condotta del giudice dell’appello cautelare, la Corte richiama il proprio consolidato orientamento, espresso da Sez. V n. 28187 del 2025 e Sez. VI n. 27819 del 2025, secondo cui l’applicazione di una misura coercitiva da parte del Tribunale in accoglimento del gravame del pubblico ministero non deve essere preceduta dall’interrogatorio, essendo il diritto all’ascolto garantito dalla possibilità di comparire personalmente all’udienza di trattazione.
Una lettura sistematica conferma tale conclusione: l’art. 291, comma 1-quinquies, cod. proc. pen., richiamando l’art. 328, comma 1-quinquies, cod. proc. pen., si riferisce espressamente all’ipotesi di misura custodiale emessa nel corso delle indagini preliminari, evidenziando che l’istituto è calibrato sul procedimento dinanzi al Gip.
Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e piena efficacia della misura cautelare disposta dal Tribunale.
Nota della Redazione
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