Revoca dell’affidamento in prova e necessità di risultanze attuali (Cass. pen. Sez. I n. 16175 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale non è rapportata alla pura e semplice violazione delle prescrizioni, ma richiede che il giudice di sorveglianza ritenga, con motivazione logica ed esauriente, che la condotta sia incompatibile con la prosecuzione dell’esperimento. Il provvedimento di ammissione al beneficio è connotato da una stabilità relativa, essendo suscettibile di revoca in presenza di elementi di novità, sopravvenuti o preesistenti ma non conosciuti, che incidano in misura determinante sulla sussistenza delle condizioni che legittimano la misura. Il giudizio di revoca deve basarsi su risultanze istruttorie attuali e verificate alla data della decisione.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Torino, con ordinanza del 16 settembre 2025, aveva disposto la revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale nei confronti di un condannato, sostituendo la misura con la detenzione domiciliare. La revoca era fondata, quale principale ratio decidendi, sul mancato avvio dell’attività lavorativa e sull’assenza di contatti con la Scuola dell’infanzia, presso la quale l’affidato avrebbe dovuto svolgere attività di volontariato, secondo quanto indicato nella relazione dell’UEPE del 6 giugno 2025.
Il condannato proponeva ricorso per cassazione. Il difensore deduceva il travisamento del fatto, evidenziando come l’attività di volontariato fosse in realtà iniziata il 17 maggio 2025 e proseguita ininterrottamente. Sosteneva che la decisione si basava su di una relazione non aggiornata e non verificata presso la struttura scolastica. Lamentava inoltre la violazione del diritto di difesa e la mancanza dei presupposti per la revoca.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi di ricorso relativi alla motivazione e all’applicazione dell’art. 47 Ord. pen., evidenziando che il potere di revoca, pur discrezionale, deve essere esercitato sulla base di una valutazione complessiva e attuale della condotta del condannato. La giurisprudenza di legittimità richiede che le violazioni delle prescrizioni non operino automaticamente, ma che il giudice motivi in modo logico la loro incompatibilità con la prosecuzione del percorso rieducativo.
Nel caso in esame, la Corte ha osservato come la relazione dell’UEPE del 6 giugno 2025, richiamata nell’ordinanza impugnata, fosse antecedente alla decisione. Tale documento non teneva conto della documentazione prodotta dalla difesa, dalla quale emergeva che l’attività di volontariato era stata avviata e regolarmente svolta. La valutazione del Tribunale, pertanto, appariva riferita a risultanze istruttorie non attuali rispetto alla data della decisione.
Quanto alla natura della revoca, il Collegio ha richiamato i principi in materia di decorrenza, ricordando che il giudice di sorveglianza deve valutare, caso per caso, la gravità del comportamento che ha dato luogo alla revoca in rapporto al periodo di prova già trascorso. Poiché la documentazione allegata al ricorso dimostrava l’impegno del condannato nel progetto di volontariato, la motivazione del Tribunale risultava carente proprio nella parte in cui ravvisava la mancanza di un effettivo reinserimento sociale.
Il dedotto vizio di motivazione ha assorbito l’esame della doglianza relativa al diritto di difesa. La Corte ha disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino, affinché provveda a un nuovo esame alla luce dei principi enunciati.
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Nota della Redazione
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