Credito di lavoro e confisca di prevenzione (Cass. pen. Sez. V n. 23869 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di confisca di prevenzione, il riconoscimento dei diritti di credito dei terzi ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 159/2011 postula il concorso di tutti i requisiti ivi previsti, sicché la data certa anteriore al sequestro non è sufficiente se il credito resti strumentale all’attività illecita. Il credito di lavoro maturato nei confronti dell’impresa mafiosa, pur dopo il decesso del proposto e fuori dal perimetro cronologico della sua pericolosità sociale, è strumentale all’attività illecita quando il rapporto è servito a dissimulare proprietà e gestione societaria. La buona fede del creditore, inoltre, è esclusa quando questi, nella fase di maturazione dei compensi, abbia avuto conoscenza della pendenza della proposta di applicazione della misura, cui era interessato quale terzo.
Il Fatto
Il prevenuto era titolare di una società poi sottoposta a sequestro il 25 maggio 2020 e, quindi, a confisca di prevenzione definitiva, qualificata come impresa mafiosa. Dopo il decesso del proposto, avvenuto il 9 dicembre 2018, la società era stata amministrata con l’interposizione fittizia di quote in capo a un soggetto, nipote del proposto, che ne era dipendente.
Nel procedimento di prevenzione, la ricorrente chiedeva l’ammissione al passivo di un credito da lavoro dipendente di euro 14.578,79 per le mensilità da novembre 2019 ad aprile 2020. Il giudice delegato escludeva il credito, nonostante il parere favorevole dell’amministratore giudiziario, reputandolo strumentale all’attività illecita del proposto. Il Tribunale rigettava l’opposizione; la ricorrente impugna per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il quadro processuale dell’art. 59 d.lgs. n. 159/2011, verificando la corretta osservanza della sequenza tra formazione dello stato passivo, opposizione del creditore escluso e ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale.
Sul piano sostanziale richiama l’art. 52 d.lgs. n. 159/2011, che subordina la non pregiudizialità della confisca ai diritti di credito al concorso di condizioni cumulative: data certa anteriore al sequestro, non strumentalità del credito all’attività illecita o a ciò che ne costituisce frutto o reimpiego, e dimostrazione della buona fede e dell’inconsapevole affidamento.
Il primo requisito, osserva la Corte, è soddisfatto: il sequestro è del 25 maggio 2020, dunque posteriore alla maturazione del titolo, riferito alle mensilità da novembre 2019 ad aprile 2020. La Corte respinge però la tesi del ricorrente secondo cui la motivazione del Tribunale sarebbe omessa o meramente apparente in ordine agli ulteriori requisiti.
Quanto alla strumentalità, la ricorrente aveva acconsentito all’intestazione fittizia delle quote societarie per dissimulare la riconducibilità dell’impresa al proposto, suo stretto familiare. La società, costituita e amministrata dal proposto, era stata qualificata impresa mafiosa e si era imposta sul mercato in forza di tale collegamento, avvalendosi anche di mezzi finanziari di provenienza illecita. La Corte afferma che tale natura non cessa per effetto dell’interdittiva o del decesso del proposto, con riguardo al rapporto di lavoro che, unitamente all’intestazione delle quote, era servito a dissimulare proprietà e gestione.
Quanto alla buona fede, la Corte rileva che nel periodo di maturazione dei compensi, pur non essendo ancora sequestrata la società, pendeva la proposta di applicazione della misura patrimoniale, nota alla ricorrente quale terzo interessato. Da qui il rigetto del ricorso e la condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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