La strada privata non diventa pubblica per il passaggio occasionale, ma può essere gravata da servitù coattiva (Trib. Nocera Inferiore 1333/2026)
Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile, sentenza n. 1333 del 18 maggio 2026
Il principio
Una strada privata non acquista natura pubblica per il solo transito occasionale e tollerato degli utenti, soprattutto quando cancelli e catene dimostrino il controllo dei proprietari e l’accesso avvenga su autorizzazione. L’assenza di uso pubblico non impedisce tuttavia la costituzione di una servitù coattiva di passaggio quando il fondo servito risulti intercluso e l’accesso sia necessario alla sua utilizzazione.
Il fatto
I proprietari di una strada privata proponevano azione negatoria per escludere l’esistenza di diritti di uso pubblico e di passaggio sul tracciato. La strada conduceva anche a un eremo e veniva percorsa, in determinate occasioni, da fedeli e visitatori. Il Comune richiamava l’inserimento del percorso negli elenchi viari, mentre il titolare del fondo collegato all’eremo chiedeva in via riconvenzionale la costituzione di una servitù coattiva pedonale e carrabile.
La motivazione
Il Tribunale ha escluso la formazione di un uso pubblico. La presenza di cancelli, catene e sistemi di chiusura, insieme alla necessità di autorizzazioni per l’accesso in occasione delle funzioni religiose, era incompatibile con un transito generalizzato, continuo e indistinto della collettività. Il passaggio sporadico e tollerato non era quindi sufficiente né per l’usucapione né per la dicatio ad patriam. L’iscrizione della strada nell’elenco comunale aveva valore meramente dichiarativo e non provava, da sola, la natura pubblica del bene.
Accertata però l’interclusione del fondo cui si accedeva attraverso la strada, il giudice ha costituito una servitù coattiva di passaggio pedonale e veicolare ai sensi dell’art. 1051 c.c. L’esercizio è stato subordinato al pagamento dell’indennità, quantificata in complessivi 26.250 euro e ripartita tra i proprietari del fondo servente, nonché alla partecipazione proporzionale alle spese di manutenzione.
Implicazioni pratiche
La pronuncia distingue nettamente tra uso pubblico e necessità privata di accesso. Il primo richiede elementi oggettivi che rivelino la stabile destinazione della strada al servizio della collettività e non può essere fondato su passaggi occasionali o su un mero elenco amministrativo. La servitù coattiva, invece, tutela il fondo intercluso attraverso un diritto puntuale, oneroso e disciplinato quanto a percorso, indennità e manutenzione.
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