Differimento pena per gravi motivi di salute e obbligo di perizia (Cass. pen. n. 38799/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di differimento dell’esecuzione della pena per gravi motivi di salute, il giudice che, in presenza di documentazione clinica attestante l’incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regime carcerario, ritenga di rigettare l’istanza ex artt. 146 o 147 cod. pen., ovvero di negare la detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen., è tenuto a disporre gli accertamenti medici necessari, anche mediante nomina di un perito. La valutazione deve bilanciare il diritto alla salute del detenuto e la sua pericolosità sociale, senza accordare indebita valenza primaria a quest’ultima in assenza di un compiuto accertamento della curabilità in carcere. La malattia particolarmente grave, anche se non implicante un imminente pericolo di vita, può integrare i presupposti del differimento quando le cure in ambiente penitenziario non siano adeguate o il regime detentivo determini sofferenze aggiuntive ed eccessive.
Il Fatto
Un detenuto sottoposto al regime speciale di cui all’art. 41-bis ord. pen., condannato alla pena di anni 30 di reclusione per gravi delitti di criminalità organizzata, presentava istanza di differimento dell’esecuzione della pena, anche in forma di detenzione domiciliare, ai sensi degli artt. 146 e 147 cod. pen. e dell’art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen., in quanto affetto da adenocarcinoma polmonare con metastasi cerebrali in stadio avanzato. Il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava l’istanza, ritenendo le condizioni di salute del detenuto stabili e compatibili con il regime carcerario, e valorizzando l’elevatissima pericolosità sociale del condannato, esponente di spicco della criminalità organizzata mafiosa. Avverso tale provvedimento il detenuto proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per l’omessa valutazione della consulenza tecnica di parte e la mancata disposizione di una perizia medica.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso. Ha preliminarmente richiamato i principi consolidati in materia di differimento della pena per gravi motivi di salute: lo stato di salute incompatibile con il regime carcerario non è limitato alla patologia implicante un imminente pericolo per la vita, ma si estende ad ogni stato morboso capace di determinare una condizione inumana e degradante di espiazione della pena. Ai fini del differimento, occorre la contemporanea presenza di una malattia oggettivamente grave, che implichi un serio pericolo per la vita o rilevanti conseguenze dannose, e della possibilità che il condannato, una volta in libertà, possa fruire di cure sostanzialmente più efficaci rispetto a quelle apprestabili in carcere.
La Corte ha censurato la motivazione del Tribunale di sorveglianza per non aver valutato adeguatamente la consulenza tecnica di parte, che, successiva all’ultima relazione sanitaria del carcere, evidenziava un aggravamento delle condizioni del detenuto, con metastasi cerebrali non in regressione, la mancanza di cure tempestive e l’inadeguatezza della struttura carceraria per la gestione di un paziente oncologico. Ha affermato che, in presenza di documentazione clinica attestante l’incompatibilità delle condizioni di salute con il regime carcerario, il giudice che intenda rigettare l’istanza è tenuto a disporre gli accertamenti medici necessari, anche mediante perizia. La mancata acquisizione di un obiettivo supporto medico-scientifico ha reso carente il bilanciamento tra il diritto alla salute del detenuto e le istanze sociali correlate alla sua pericolosità, accordando a quest’ultima un’indebita valenza primaria. La Corte ha quindi annullato l’ordinanza con rinvio per nuovo esame.
Implicazioni Pratiche
- Necessità di perizia in caso di documentazione clinica contraria: Il difensore del detenuto che richieda il differimento della pena per gravi motivi di salute deve sempre allegare una consulenza tecnica di parte che attesti l’incompatibilità con il regime carcerario; in caso di rigetto da parte del Tribunale di sorveglianza, può eccepire l’obbligo del giudice di disporre una perizia medica, ai sensi della giurisprudenza di legittimità, per evitare che la decisione si fondi su una valutazione carente.
- Bilanciamento tra diritto alla salute e pericolosità sociale: Il giudice di sorveglianza deve effettuare un bilanciamento tra le condizioni di salute del detenuto e la sua pericolosità, ma non può accordare a quest’ultima una valenza primaria in assenza di un accertamento completo della curabilità in carcere; l’avvocato deve insistere affinché il giudice motivi adeguatamente entrambi i profili.
- Valore della consulenza di parte: La consulenza tecnica di parte, se redatta da medici specialisti e basata su dati clinici aggiornati, ha un valore probatorio che il giudice non può ignorare; il difensore deve produrre una relazione dettagliata, indicando le specifiche carenze delle cure carcerarie e la diversa efficacia delle terapie in ambiente extra-murario, per fondare la richiesta di differimento o detenzione domiciliare.
Nota della Redazione
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