Sospensione dell’esecuzione nei confronti di Roma Capitale: rimessione alla Consulta per i profili di illegittimità costituzionale (Cass. civ. n. 6538/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di procedure di dissesto degli enti locali, la disciplina speciale che prevede il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali e la sospensione della maturazione degli interessi per i crediti anteriori alla data del 28 aprile 2008, in assenza di un termine finale certo e predeterminato della procedura, solleva dubbi di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 24 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 1 del Protocollo addizionale n. 1 e 6, §1, della CEDU.
Il Fatto
Una società, creditrice di Roma Capitale in virtù di sentenza definitiva del 9 maggio 2013 per la somma capitale di € 1.710.795,98 oltre interessi legali dal 22 gennaio 2007, aveva intrapreso azione esecutiva. Il giudice dell’esecuzione dichiarava improcedibile l’azione in applicazione dell’art. 78 del d.l. n. 112/2008, che, per i debiti anteriori al 28 aprile 2008, vieta l’esecuzione forzata per tutta la durata della procedura di dissesto. La società proponeva opposizione, respinta dal Tribunale di Roma (sentenza n. 9676/23 del 16 giugno 2023).
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, investita del ricorso, ha rilevato che il credito è stato parzialmente soddisfatto quanto al capitale (€ 1.832.223,85 pagati il 19 agosto 2025), ma permane un residuo per interessi di € 372.096,95, per il quale la società conserva interesse alla prosecuzione dell’esecuzione.
La Corte ha preliminarmente ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa alla violazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 CEDU per i crediti accertati con sentenza definitiva successiva all’entrata in vigore della norma, conformandosi al precedente di Cass. n. 23651/2017, che ha letto la giurisprudenza CEDU nel senso che la violazione si configura solo quando il legislatore interferisca su un credito già divenuto definitivamente esigibile prima dell’intervento normativo.
Tuttavia, la Corte ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sotto il profilo della durata indeterminata della procedura. La disciplina dell’art. 78, comma 6, del d.l. n. 112/2008, come integrata dall’art. 4, comma 8-bis, del d.l. n. 2/2010 e dalle successive proroghe (da ultimo l’art. 1, comma 932-ter, l. n. 145/2018), blocca le azioni esecutive e la produzione di interessi per tutta la durata della gestione commissariale, senza fissare un termine finale certo. La procedura, a oggi, perdura da oltre diciassette anni, e la sua chiusura è rimessa all’esaurimento aleatorio del piano di rientro, senza che i creditori possano esercitare alcun controllo sulla celerità del procedimento.
La Cassazione ha richiamato la giurisprudenza della Corte EDU (sentt. c. Italia e c. Italia), secondo cui il divieto di agire esecutivamente fino a una data futura che dipende dall’attività di una commissione amministrativa indipendente, sfuggendo al controllo del creditore, integra una limitazione sproporzionata del diritto di accesso al tribunale e del diritto al rispetto dei beni, in violazione dell’art. 6, §1, CEDU e dell’art. 1 del Protocollo n. 1. La Corte ha quindi ritenuto che la disciplina, nel prevedere un blocco indeterminato dell’azione esecutiva e della maturazione degli interessi, possa ledere il diritto di difesa e il diritto di credito nella sua stessa sostanza, senza un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito.
In conclusione, la Cassazione ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 78, comma 6, del d.l. n. 112/2008, nella parte in cui, in combinato disposto con la normativa di attuazione, determina una limitazione all’esercizio dell’azione esecutiva e alla maturazione degli interessi senza termine finale, in violazione degli artt. 24 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 1 del Protocollo n. 1 e 6, §1, CEDU, e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, sospendendo il giudizio.
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Nota della Redazione
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