Escluso il potere purgativo del giudice delegato nella vendita in esecuzione di sentenza ex art. 2932 c.c. (Cass. civ. n. 21756 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il potere purgativo del giudice delegato, previsto dall’art. 108, comma 2, l. fall., è esercitabile esclusivamente in relazione alle vendite effettuate in esecuzione della liquidazione concorsuale dell’attivo, secondo le modalità alternative indicate dall’art. 107 l. fall. Tale potere non può essere applicato ai casi in cui il curatore agisce quale sostituto del fallito nell’adempimento di obblighi contrattuali derivanti da un preliminare di vendita, neppure quando l’esecuzione del programma negoziale avvenga tramite l’intervento sostitutivo del giudice ex art. 2932 c.c. In questa ipotesi, la sentenza costitutiva tiene luogo del contratto traslativo non concluso e la vendita resta soggetta alla lex contractus, non alla disciplina delle vendite coattive concorsuali.

Il Fatto

Il Tribunale di Lecce aveva accolto la domanda ex art. 2932 c.c. proposta dal promissario acquirente, disponendo il trasferimento di un immobile previo pagamento del saldo prezzo e successivamente alla cancellazione delle formalità pregiudizievoli. Nelle more del giudizio di appello, la società promittente venditrice era fallita e il curatore era proseguito nel giudizio, in cui la sentenza di primo grado era stata confermata. In sede di esecuzione della sentenza, il giudice delegato aveva attestato l’impossibilità di trasferire i cespiti liberi da gravami, a causa del diniego del creditore fondiario, ammettendo al passivo i crediti del promissario acquirente in via privilegiata.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato ammissibile il ricorso principale, in quanto il decreto impugnato provvedeva in via definitiva sulla domanda di cancellazione dell’ipoteca, ma lo ha ritenuto infondato, assorbendo il ricorso incidentale condizionato.

I giudici di legittimità hanno preliminarmente escluso l’applicabilità ratione temporis della nuova disciplina dell’art. 173 CCII, rilevando l’evidente discontinuità con il regime della legge fallimentare. Hanno quindi richiamato il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite n. 7337 del 2024, che ha superato il precedente orientamento di Cass. n. 3310 del 2017, stabilendo che l’effetto purgativo non può essere esercitato quando il curatore agisce, ex art. 72, ultimo comma, l. fall., quale semplice sostituto del fallito nell’adempimento di obblighi contrattuali assunti con un preliminare di vendita.

Il Collegio ha esteso tale principio all’ipotesi in cui il programma negoziale si perfezioni tramite l’intervento sostitutivo del giudice, come nel caso di sentenza ex art. 2932 c.c. La Corte ha osservato che, sebbene si tratti di esecuzione coattiva, essa rimane pur sempre esecuzione di un contratto preliminare, sicché il curatore opera come sostituto del fallito e non in rappresentanza della massa, non potendo configurarsi una finalità liquidatoria dell’attivo concorsuale.

La S.C. ha infine rilevato che la sentenza costitutiva non è opponibile al creditore ipotecario, che non aveva partecipato al giudizio di merito, e che il promissario acquirente non aveva ottenuto, in appello, la modifica del dispositivo che subordinava il trasferimento alla cancellazione delle formalità pregiudizievoli.

Nota della Redazione

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