Rescissione del giudicato: ricorso in Cassazione solo con difensore abilitato (Cass. pen. Sez. VI n. 26592 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della Corte di appello che decide sull’istanza di rescissione del giudicato, ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore abilitato al patrocinio innanzi alla Corte di legittimità, munito di apposita procura speciale. Il carattere assolutamente personale della richiesta di rescissione abilita il condannato a proporre personalmente l’istanza, ma non ne legittima la proposizione personale dell’impugnazione. Il principio della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità opera per tutte le ipotesi, codicistiche o extra codicistiche, di ricorso per cassazione proponibile dall’imputato, sicché la disciplina ordinaria dell’art. 613 cod. proc. pen. trova piena applicazione.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato personalmente l’ordinanza con cui la Corte di appello di Torino, in data 26/02/2026, ha respinto l’istanza di rescissione del giudicato proposta, ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., avverso tre sentenze di condanna divenute irrevocabili. Deduceva una valutazione superficiale degli atti e l’induzione in errore del Tribunale in ordine all’effettiva responsabilità per i reati ascritti.
Il ricorso è stato sottoscritto personalmente dall’interessato, senza il ministero di un difensore abilitato. Il provvedimento impugnato dava inoltre atto che il medesimo soggetto aveva già proposto analogo ricorso, dichiarato inammissibile con ordinanza della Corte del 30/03/2026.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare la questione della legittimazione a proporre ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che decide sull’istanza di rescissione del giudicato. Il rilievo è assorbente e precede ogni altra verifica, inclusa quella sulla tempestività dell’atto e sulla reiterazione dell’impugnazione, questioni superate dalla genetica inidoneità dell’atto introduttivo.
Il ricorrente è privo di legittimazione perché il ricorso è sottoscritto personalmente e non da un difensore abilitato al patrocinio in sede di legittimità munito di procura speciale. Ne consegue l’inammissibilità, dichiarata con procedura de plano ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen.
La Corte ricostruisce la disciplina. L’art. 629-bis cod. proc. pen., introdotto con la legge 23 giugno 2017 n. 103, prevede al secondo comma che la richiesta sia presentata personalmente dall’interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme dell’art. 583, comma 3, cod. proc. pen. L’istanza ha carattere personale e si ripercuote sugli atti successivi che riguardano il condannato: da qui la necessità della procura speciale. Nessuna disposizione, avverso l’ordinanza adottata dalla Corte di appello ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen., ammette la presentazione personale del ricorso per cassazione, al quale si applica la disciplina ordinaria dell’art. 613 cod. proc. pen., che impone la sottoscrizione dell’atto introduttivo da parte di un difensore iscritto nell’apposito albo speciale.
Il Collegio richiama il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello: il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale. La modifica dell’art. 613 cod. proc. pen. non ha abrogato tacitamente le previsioni che contemplano il ricorso dell’imputato, da inquadrare quali fonti di mera legittimazione soggettiva all’impugnazione. Il principio della rappresentanza tecnica opera per tutte le ipotesi di ricorso proponibile dall’imputato, restando estranei solo i casi in cui la Corte sia investita di una competenza non demandatale per effetto di un ricorso.
La specifica esigenza di assicurare un alto livello di professionalità, adeguato alla difficoltà tecnica del giudizio di legittimità, non contraddice il carattere personale della richiesta di rescissione. Il potere di impugnazione del provvedimento può essere esercitato solo attraverso il ministero di un difensore iscritto nell’albo speciale, ferma restando la necessità della procura speciale per il giudizio di impugnazione, così componendosi le due esigenze. Consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.