Revoca della detenzione domiciliare umanitaria e obbligo di bilanciamento (Cass. pen. Sez. I n. 31929 del 26.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di revoca della detenzione domiciliare c.d. umanitaria, il giudice deve rinnovare la comparazione tra le esigenze di tutela della collettività e il principio di umanità della pena, bilanciando il giudizio di maggiore pericolosità del condannato con quello relativo alla compatibilità del ripristino della detenzione in carcere con le sue attuali condizioni di salute. Ove la documentazione clinica attesti l’incompatibilità delle condizioni di salute con il regime carcerario, il giudice che intenda disattendere tale valutazione deve basarsi su dati tecnici concreti, disponendo gli accertamenti medici necessari e, all’occorrenza, nominando un perito. Non sono utilizzabili a fini decisori le “fonti aperte” indefinite, ossia le notizie prive di riferimento alla loro provenienza, perché acquisite fuori dal contraddittorio. La motivazione che ometta di descrivere consistenza e collocazione temporale delle trasgressioni, e che non indichi le ragioni della prevalenza delle esigenze di sicurezza sulle condizioni di salute, è generica e impone l’annullamento.

Il Fatto

Il condannato, in espiazione di pena per rapine e cessione di stupefacenti, era stato ammesso al differimento facoltativo della pena nelle forme della detenzione domiciliare per motivi di salute con provvedimento del 4.10.2024. Nel settembre 2025 il Magistrato di sorveglianza sospendeva la misura, segnalando che i Carabinieri erano intervenuti presso il domicilio per una lite tra il condannato e una donna con cui intratteneva una relazione. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del 26.9.2025, revocava il differimento, ritenendo la complessiva condotta del condannato indice di inaffidabilità.

Il Tribunale valutava le condizioni di salute sulla base di una relazione sanitaria, dalla quale risultava una cardiopatia ischemica cronica, giudicata però compatibile con il regime detentivo. Avverso tale ordinanza il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’inosservanza degli artt. 147 cod. pen. e 47-ter ord. pen. e il vizio di motivazione nel bilanciamento tra salute e pericolosità.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso. Il nodo della questione non è la pericolosità del condannato — su cui l’ordinanza non è smentita e segnala plurime violazioni della misura in meno di un anno — ma la valutazione delle condizioni di salute e il loro raffronto con i profili di pericolosità. In presenza di elementi sopravvenuti alla concessione della misura umanitaria, la revoca esige che sia rinnovata la comparazione tra esigenze di tutela collettiva e principio di umanità della pena, come affermato da Sez. I n. 22253 del 2024 e Sez. I n. 55049 del 2017.

Il primo profilo critico riguarda la valutazione della relazione sanitaria. Il Tribunale l’ha disattesa sulla base di conoscenze autonome e personali, nonché di “fonti aperte”. La Corte ribadisce che il giudice che non accolga l’istanza, in presenza di documentazione clinica attestante l’incompatibilità con il carcere, deve fondarsi su dati tecnici concreti, disponendo accertamenti medici e, all’occorrenza, un perito (Sez. I n. 39798 del 2019; Sez. I n. 54448 del 2016). L’ordinanza ha invece attribuito valenza probatoria a informazioni assunte senza contraddittorio: le “fonti aperte” indefinite non sono utilizzabili a fini decisori (Sez. VI n. 14838 del 2024; Sez. I n. 24117 del 2024).

Il secondo profilo critico attiene al bilanciamento. Il Tribunale richiama le trasgressioni senza precisarne consistenza e gravità, né collocazione temporale. L’ultimo episodio appare riconducibile, in misura non trascurabile, all’iniziativa e alla responsabilità di un terzo, che si era recato al domicilio ed era armato di coltello. La motivazione è quindi carente laddove afferma la preponderanza delle esigenze di sicurezza sulle condizioni di salute del condannato.

Ne consegue l’annullamento con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo giudizio. La Corte dispone l’omissione delle generalità e dei dati identificativi in caso di diffusione, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 147 c.p.

Tutte le 105 sentenze sull'art. 147 c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *