Revoca della sospensione condizionale e limiti della domanda in executivis (Cass. pen. Sez. I n. 26712 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di incidente di esecuzione, il giudice è vincolato dalla richiesta del pubblico ministero, dell’interessato o del difensore esclusivamente in relazione al petitum, che delimita il perimetro decisorio demandatogli, e non anche in relazione alla causa petendi, potendo egli decidere sulla base di ragioni ulteriori e diverse rispetto a quelle prospettate dalle parti. La richiesta presentata in executivis costituisce un tipico atto di impulso, idoneo ad aprire una forma di cognizione piena. Il giudice dell’esecuzione può disporre la revoca della sospensione condizionale della pena solo su richiesta di parte, non rientrando tale provvedimento tra quelli adottabili d’ufficio. Nei casi di revoca obbligatoria previsti dall’art. 168, primo comma, cod. pen., il giudice dell’esecuzione vi provvede a prescindere dalla rilevabilità della causa da parte del giudice della cognizione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Messina, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al condannato con sentenza della stessa Corte, divenuta definitiva il 15 febbraio 2020, con cui era stata inflitta la pena di mesi quattro di reclusione. Il provvedimento di revoca è stato adottato perché, nei cinque anni successivi, era intervenuta altra condanna definitiva emessa dalla Corte d’appello di Messina alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, per un fatto commesso anteriormente alla sentenza concessiva del beneficio; la pena cumulata superava il limite di cui all’art. 163 cod. pen.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, articolando quattro motivi: mancanza di specificità della domanda; vizio di motivazione sull’entità della pena; insussistenza delle condizioni di revoca ai sensi degli art. 167 e 168 cod. pen.; mancata acquisizione del fascicolo del giudice della cognizione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, esaminando separatamente i quattro motivi. Sul primo, la Corte ricostruisce la distinzione tra petitum e causa petendi: il primo delimita il perimetro decisorio e vincola il giudice, mentre la seconda può essere integrata con ragioni diverse. La violazione del solo petitum inciderebbe sull’integrità del contraddittorio e sul diritto di difesa; una volta fermo il primo, la cognizione resta aperta a ragioni ulteriori.
Sul secondo motivo, la Corte rileva che dal certificato in atti risulta che la condanna irrevocabile il 12 gennaio 2023 è di due anni e mesi quattro di reclusione ed euro 500 di multa, come affermato nel provvedimento impugnato. Il ricorrente indica assertivamente una pena inferiore senza documentare l’affermazione, limitandosi a riferirsi a un certificato, laddove il documento rilevante è la sentenza di condanna.
Il terzo motivo è manifestamente infondato. Anche se il condannato non ha commesso reati nei cinque anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza concessiva, la ragione della revoca è quella dell’art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen. e non quella dell’art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen.
Il quarto motivo è inammissibile: il precedente invocato dal ricorrente riguarda il comma terzo dell’art. 168 cod. pen., relativo al beneficio concesso in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen., ipotesi diversa dalla revoca obbligatoria e di diritto del primo comma. Nei casi di revoca previsti dall’art. 168, primo comma, cod. pen., il giudice dell’esecuzione deve provvedervi a prescindere dalla rilevabilità della causa di revoca da parte del giudice della cognizione, semplicemente facoltizzato alla revoca.
All’inammissibilità del ricorso conseguono, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
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