Reato continuato: aumento di pena motivato per ciascun reato satellite (Cass. pen. Sez. I n. 26618 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, il giudice che determini la pena complessiva, oltre a individuare il reato più grave e a stabilire la pena base, deve calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. Il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti è correlato all’entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene. Il mero richiamo alla continuazione già riconosciuta in sede di cognizione non assolve l’onere motivazionale quando l’aumento applicato per il singolo reato satellite sia di entità non modesta. Ne consegue la nullità della decisione sul punto, con annullamento con rinvio limitato alla quantificazione della pena.

Il Fatto

Il giudice dell’esecuzione, con ordinanza resa nel dicembre 2025, aveva riconosciuto ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. la continuazione tra una condotta di estorsione e una condotta di partecipazione ad associazione mafiosa, cui era stata già riunita in cognizione una ulteriore condotta estorsiva. Nel determinare la pena, il giudice ha posto a base del calcolo la pena complessivamente inflitta per il reato associativo e vi ha aggiunto la pena riferita al reato di estorsione oggetto di una diversa sentenza.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione avverso tale provvedimento, deducendo l’erronea applicazione della legge e un vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. In particolare ha rappresentato che il mancato scorporo della continuazione interna già riconosciuta in cognizione avrebbe determinato una disparità di trattamento rispetto alle entità riconosciute come reati satellite, con un incremento di pena per la vicenda estorsiva privo di un apparato giustificativo congruo.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’arresto delle Sezioni Unite n. 47127 del 24.06.2021, che ha precisato come, in tema di reato continuato, il giudice debba calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. Il grado di impegno motivazionale richiesto è correlato all’entità dei singoli aumenti e deve consentire di verificare il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene.

Applicando tale principio al caso concreto, la Corte rileva che il mero richiamo alla continuazione già riconosciuta in sede di cognizione ha reso impossibile comprendere i criteri di determinazione seguiti dal giudice dell’esecuzione. L’omessa esplicitazione riguarda non solo il primo aumento, per il quale si sarebbero potuti ritenere implicitamente richiamati i criteri già utilizzati in cognizione, ma soprattutto il secondo, di entità non modesta.

Proprio l’ammontare di quest’ultimo incremento determina una effettiva violazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite. L’onere di esplicitare i criteri di calcolo per ciascun reato satellite non può ritenersi assolto attraverso il rinvio alla motivazione della decisione di cognizione: l’art. 671 cod. proc. pen. impone al giudice dell’esecuzione di procedere autonomamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, con correlato obbligo di motivare le scelte effettuate.

Il ricorso è pertanto fondato. La Corte dispone l’annullamento con rinvio della decisione impugnata, relativamente al punto della determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli, ufficio g.i.p. La decisione resta ferma nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *