Partecipazione mafiosa: rileva la condotta dinamica, non lo status (Cass. pen. Sez. V n. 5714 del 12.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame sui gravi indizi di colpevolezza, la Corte di cassazione verifica soltanto se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che sorreggono la gravità del quadro indiziario, controllando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. La pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi, va parametrata all’accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza. In tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione non si radica su un mero status di appartenenza né su una contiguità compiacente, ma assume rilievo in chiave dinamico-funzionale quando l’agente “prende parte” al fenomeno associativo con un contributo avente effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento della consorteria.
Il Fatto
Il ricorrente è destinatario di custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 416-bis, 416-bis.1 e 73 d.P.R. n. 309/1990, contestati con riferimento alla partecipazione alla famiglia “Santapaola-Ercolano”. Il Tribunale del riesame aveva confermato l’ordinanza del G.I.P., valorizzando gli esiti di attività di captazione che documentano un suo ruolo di mediazione richiesto per comporre un contrasto insorto fra esponenti di altri due clan mafiosi del catanese.
Con un unico motivo, la difesa ha denunciato violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione: la conversazione intercettata non proverebbe un incarico ricevuto da un membro apicale, ma una mera richiesta di interessamento; il ricorrente non risulterebbe inserito in alcun gruppo territoriale, né titolare di un ruolo specifico, e il mero rapporto di parentela non sarebbe sufficiente. La questione arriva così davanti alla Corte di cassazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal perimetro del sindacato di legittimità sui provvedimenti cautelari. Richiamando le Sezioni Unite n. 11 del 22.03.2000, ribadisce che la Corte valuta la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto, senza sostituirsi al giudice di merito. La insussistenza dei gravi indizi ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione solo se si traduce in violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.
Da qui il corollario: non sono ammissibili le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. Il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento sull’attendibilità delle fonti e sulla concludenza dei dati probatori. La Corte richiama sul punto un indirizzo consolidato (Sez. 2 n. 31553 del 17.05.2017; Sez. 4 n. 18795 del 02.03.2017; Sez. 4 n. 26992 del 29.05.2013).
Sul merito della contestazione, i giudici di legittimità rilevano che la difesa trascura gli elementi fattuali individuati nell’ordinanza impugnata. È incontestato che al ricorrente sia stato richiesto di svolgere una funzione di mediazione fra due clan rivali e che egli, anziché rifiutare, si sia dichiarato disponibile a parlarne con i propri referenti: dalle intercettazioni risulta che della questione abbia discusso con esponenti di spicco della famiglia di riferimento. La motivazione del riesame appare, dunque, tutt’altro che mancante o illogica.
La doglianza difensiva, volta a degradare gli elementi a mera frequentazione per motivi di parentela o amicizia, oblitera anche gli ulteriori indizi acquisiti in relazione alla condotta di estorsione aggravata, consistenti nella riscossione di somme destinate al sostentamento di sodali arrestati: comportamento concludente rispetto alla partecipazione mafiosa. Il Collegio ribadisce l’insegnamento secondo cui la contiguità compiacente e la vicinanza a esponenti del sodalizio non integrano la condotta partecipativa, ove non si traducano in un contributo causale alla conservazione o al rafforzamento della consorteria (Sez. 6 n. 40746 del 24.06.2016; Sez. 1 n. 25799 dell’08.01.2015).
Il riferimento nomofilattico decisivo è Sez. U n. 33748 del 12.07.2005, che ha declinato la dimensione della condotta partecipativa in chiave dinamico-funzionale e non come statica forma di appartenenza, e Sez. U n. 36958 del 27.05.2021. Il provvedimento impugnato ha fatto buon governo di tali principi, dando risalto alla effettiva attivazione del ricorrente in un ruolo di mediazione e al fatto che egli sia stato coinvolto in quanto identificato come membro dell’organizzazione. Il ricorso è pertanto infondato.
Nota della Redazione
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