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Sequestro preventivo dell’imbarcazione per violazione del regime di ammissione temporanea (Cass. pen. Sez. III n. 28668 del 2026)

Principi di diritto (Massima)
Il regime di ammissione temporanea delle imbarcazioni da diporto battenti bandiera extra-UE si appura, ai sensi dell’art. 215 Reg. (UE) n. 952/2013, solo quando le merci vincolate sono uscite dal territorio doganale dell’Unione europea. La semplice uscita temporanea dalle acque territoriali dello Stato membro non interrompe il termine di diciotto mesi previsto dall’art. 217 Reg. (UE) n. 952/2013, richiedendosi una condotta qualificabile come effettiva riesportazione. L’approdo in un porto di Paese terzo, pur non costituendo requisito normativo della riesportazione, costituisce prova di essa. In tema di confisca, il pagamento dell’IVA all’importazione non è ostativo al sequestro preventivo se non risulta il definitivo incameramento dell’intero debito tributario.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia convalidava il sequestro preventivo d’urgenza di uno yacht condotto da un indagato che lo avrebbe trattenuto nel territorio doganale dell’Unione oltre il limite di diciotto mesi previsto per il regime di ammissione temporanea, sottraendosi al pagamento dell’IVA all’importazione per un importo di almeno 726.000 euro. La società proprietaria dell’imbarcazione, sottoposta a indagini per l’illecito amministrativo di cui all’art. 25-sexiesdecies d.lgs. n. 231/2001, proponeva due distinti ricorsi per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il provvedimento genetico.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso, relativo alla decorrenza del termine di appuramento. Ha rilevato che il regime di ammissione temporanea si può considerare appurato, ai sensi dell’art. 215 Reg. (UE) n. 952/2013, solo quando le merci sono uscite dal territorio doganale dell’Unione. Richiamando la disciplina unionale e il principio per cui l’attraversamento della frontiera senza formalità determina il vincolo al regime, ha escluso che la semplice navigazione in acque internazionali, seguita dall’approdo in un porto italiano o monegasco, integri una riesportazione. Ha precisato che l’approdo in un porto extra-UE, pur non essendo requisito normativo, costituisce prova della riesportazione, non essendo rinvenibile nella documentazione una condotta qualificabile in tal senso.

In ordine al secondo motivo, la Corte ha escluso che la pronuncia della Corte costituzionale n. 93 del 2025, relativa all’art. 70 d.P.R. n. 633/1972, possa essere interpretata nel senso che il pagamento dell’imposta impedisca la confisca. Ha chiarito che il presupposto per non procedere è il definitivo incameramento delle somme, non il mero versamento, come nel caso di specie.

Quanto al ricorso basato sulla natura dell’IVA all’importazione, la Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, secondo cui l’IVA all’importazione è un diritto di confine ai sensi dell’art. 34 d.P.R. n. 43/1973 e dell’art. 27 d.lgs. n. 141/2024. Ha infine precisato che il sequestro non era stato disposto per esigenze cautelari ma a fini di confisca, rendendo irrilevante la dedotta cessazione della permanenza del reato nel 2022.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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