Violazione della sorveglianza speciale e abitualità degli incontri (Cass. pen. Sez. 7 n. 4379 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di cui all’art. 75, primo comma, d.lgs. n. 159/2011 punisce la violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza di non associarsi abitualmente a soggetti pregiudicati. Detta fattispecie implica un’abitualità o serialità di comportamenti, essendo configurabile soltanto in presenza di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con persone che hanno subito condanne o sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza. La valutazione circa la sussistenza dell’abitualità degli incontri è rimessa al giudice di merito, che deve valorizzarne modalità, tempi e luoghi, e non è sindacabile in sede di legittimità se sostenuta da motivazione congrua e non illogica. È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca profili meramente confutativi e reiterativi, già esaminati e disattesi dai giudici di merito.
Il Fatto
Il ricorrente, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, era stato ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 75, primo comma, d.lgs. n. 159/2011 per avere violato le relative prescrizioni, associandosi a soggetti pregiudicati in quattro diverse occasioni. La Corte di appello di Catanzaro aveva confermato la sentenza di primo grado, e l’interessato aveva proposto ricorso per cassazione, eccependo l’erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del requisito dell’abitualità delle condotte, data la natura occasionale e casuale degli incontri.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato il principio di diritto espresso dalla propria giurisprudenza, secondo cui il reato di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159/2011, punendo la violazione della prescrizione di non associarsi abitualmente ai pregiudicati, implica un’abitualità o serialità di comportamenti, configurabile soltanto in caso di plurimi e stabili contatti (Sez. 1, n. 14149 del 2020; Sez. 1, n. 53403 del 2017; Sez. 1, n. 27049 del 2017). I giudici di merito si erano attenuti a tale principio, avendo illustrato le ragioni per cui gli incontri erano da ritenere abituali, valorizzandone il numero, la frequenza e le specifiche circostanze fattuali.
La censura proposta dal ricorrente è stata quindi ritenuta una mera doglianza confutativa, di merito e reiterativa dei motivi di appello, volta a insistere sulla natura occasionale degli incontri — desumibile dalla loro casualità, dal numero esiguo e dal luogo in cui erano avvenuti — e sulla mancata considerazione della complessiva condotta tenuta durante la sottoposizione alla misura. Tali profili erano stati già esaminati dai giudici di merito, la cui motivazione, incentrata su modalità, tempi e luoghi degli incontri, non poteva essere sindacata in sede di legittimità.
La Corte ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.