Intermediazione hawala e abusiva prestazione di servizi di pagamento (Cass. pen. Sez. I n. 26653 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di abusiva prestazione di servizi di pagamento di cui all’art. 131-ter d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 l’intermediazione denominata hawala, consistente nella sistematica offerta a un numero indeterminato di soggetti, in modo stabile e organizzato attraverso una rete di mediatori internazionali, del servizio di raccolta, cambio e trasferimento all’estero di valuta mediante transazioni fiduciarie non tracciabili e non soggette ai tassi ufficiali di cambio. L’attività deve avere carattere non occasionale e un minimo di organizzazione, senza necessità che assuma connotazione imprenditoriale. La destinazione al pubblico va intesa in senso qualitativo e non quantitativo. Trattandosi di reato di pericolo, non è necessario che sia provato l’effettivo trasferimento delle somme al destinatario, né che dall’attività derivi un profitto.
Il Fatto
La Corte d’Assise d’appello di Catania, con sentenza del 06.03.2025, confermava la decisione di primo grado che aveva riconosciuto diversi imputati colpevoli, in concorso tra loro e con altri, dei reati di abusiva prestazione di servizi di pagamento, di immigrazione clandestina dietro compenso e di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare. Le indagini, avviate dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia e sviluppate attraverso intercettazioni, servizi di osservazione e sequestri, avevano ricostruito una struttura composta da cittadini stranieri, articolata in più cellule, dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e all’impiego del metodo hawala per trasferire denaro dall’Italia all’estero e viceversa.
Gli imputati proponevano ricorsi per cassazione, lamentando la violazione di legge e vizi della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità e al trattamento sanzionatorio, in particolare contestando la qualificazione come illecita dell’attività di intermediazione finanziaria e la mancata prova dell’effettivo trasferimento delle somme.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il funzionamento del sistema hawala, basato sul brokeraggio informale e su relazioni non sancite da contratti formali: il soggetto che intende trasferire una somma si rivolge a un intermediario locale, che contatta un omologo nel Paese ricevente ordinandogli di pagare il destinatario e trattenendo una commissione. Le transazioni si fondano unicamente sulla fiducia e presentano assoluta informalità e non tracciabilità, aggirando i tassi ufficiali di cambio.
Il Collegio ripercorre l’evoluzione normativa: il d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha riscritto gli artt. 132 e 106 T.U.B., riservando agli intermediari iscritti all’albo la sola concessione di finanziamenti, ma il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 aveva già introdotto l’art. 131-ter T.U.B., che sanziona l’esercizio non autorizzato dell’attività di prestazione di servizi di pagamento, sì che sussiste continuità normativa dell’incriminazione.
La norma è posta a presidio della funzione di vigilanza della Banca d’Italia sul corretto funzionamento del sistema dei pagamenti. Il carattere abusivo deriva dall’aggiramento del controllo amministrativo e dal difetto dell’autorizzazione. Il riferimento a una “attività” implica reiterazione abituale di atti, con una certa continuità e ampiezza della condotta e un minimo di organizzazione, senza che sia necessaria una connotazione imprenditoriale.
La Corte richiama la propria giurisprudenza (Sez. 5, n. 36034 del 20/10/2020; Sez. 2, n. 5241 del 15/10/2020) e precisa che la destinazione al pubblico opera in senso qualitativo, potendo essere “pubblico” anche una cerchia limitata di soggetti. La rimessa di denaro è il servizio a maggior rischio di esercizio abusivo, e il suo svolgimento richiede un’organizzazione agile fondata sul rapporto di corrispondenza tra intermediari.
Nel caso concreto, il sistema hawala è stato asservito dall’organizzazione criminale al finanziamento della propria struttura. La condotta è stata correttamente sussunta nell’art. 131-ter T.U.B., sub specie di rimessa di denaro. I ricorsi, caratterizzati da censure non consentite, sono stati rigettati, con conferma della responsabilità e del trattamento sanzionatorio.
Nota della Redazione
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