Separazione atti per furto in abitazione: erronea ma non abnorme (Cass. pen. Sez. V n. 26654 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza con cui il giudice del dibattimento dispone la separazione degli atti concernenti il delitto di furto in abitazione, sul presupposto che per esso debba procedersi con udienza preliminare, e trasmette gli atti al pubblico ministero ai sensi dell’art. 550, comma 3, cod. proc. pen., è erronea ma non affetta da abnormità. Per il reato di cui all’art. 624-bis cod. pen. si procede con citazione diretta a giudizio, ma la regressione conseguente non impone al pubblico ministero alcun adempimento nullo e non determina stasi del procedimento, sicché il ricorso per cassazione è inammissibile.

Il Fatto

Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 05/03/2026, aveva separato gli atti relativi al reato di cui all’art. 624-bis cod. pen., ritenendo che per tale fattispecie fosse necessaria la celebrazione dell’udienza preliminare, e li aveva trasmessi al pubblico ministero ai sensi dell’art. 550, comma 3, cod. proc. pen., disponendo la prosecuzione del giudizio per il residuo reato di ricettazione.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ha proposto ricorso per cassazione, denunciando l’abnormità del provvedimento per violazione di legge, sul rilievo che per il delitto di furto in abitazione non è prevista l’udienza preliminare. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con trasmissione degli atti al giudice di merito.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da un dato consolidato: già prima della legge 23 giugno 2017, n. 103, la giurisprudenza di legittimità aveva affermato che per i delitti di furto in abitazione e di furto con strappo si procede con citazione diretta a giudizio. La mancata espressa previsione della fattispecie nell’elenco dell’art. 550 cod. proc. pen. è stata ricondotta a un difetto di adeguamento normativo, superabile in via interpretativa, poiché il furto aggravato ex art. 625 cod. pen. è inserito tra i reati a citazione diretta ed è punito con la medesima pena.

Su questa base il provvedimento impugnato è giudicato erroneo. Il Collegio esclude però che esso integri il vizio di abnormità. Richiamando le Sezioni Unite n. 25957 del 2009 e le Sezioni Unite n. 42603 del 2023, la sentenza ricorda che l’abnormità strutturale ricorre quando l’atto, per singolarità, si ponga fuori dal sistema processuale; quella funzionale quando determini stasi del processo o indebita regressione, in contrasto con il principio di ragionevole durata di cui all’art. 111, comma 2, Cost.

Il limite è segnato dalle Sezioni Unite n. 25957 del 2009: la regressione atipica è abnorme solo se consegue ad atto adottato in carenza di potere, o se impone al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo. Fuori da queste ipotesi, il pubblico ministero è tenuto a osservare i provvedimenti del giudice, e la mera illegalità non giustifica il ricorso per cassazione sotto la categoria dell’abnormità.

Assume rilievo decisivo il precedente delle Sezioni Unite n. 37502 del 2022, relativo alla fattispecie speculare. In quella sede si è escluso che lo svolgimento, pur irrituale, dell’udienza preliminare non prevista integri abnormità, trattandosi di causa di espansione delle facoltà difensive e non di per sé fonte di nullità. Ne deriva che, nella specie, la regressione non impedisce al pubblico ministero di esercitare l’azione penale con richiesta di rinvio a giudizio, senza incorrere in alcuna nullità. Il giudice, inoltre, ha esercitato un potere riconosciutogli dall’art. 550, comma 3, cod. proc. pen., non oltre ogni ragionevole limite, benché su un’esegesi difforme da quella maggioritaria. Il ricorso è pertanto inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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