Continuazione in executivis richiede prova della programmazione unitaria (Cass. pen. Sez. VII n. 22224 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., esige un’approfondita e rigorosa verifica volta ad accertare se, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali. L’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, così come la contiguità spazio-temporale degli illeciti, costituiscono solo indici rivelatori, i quali non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti siano frutto di un’unica deliberazione di fondo. In caso di reati commessi a distanza temporale l’uno dall’altro si presume, salvo prova contraria, che la commissione di ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e nomen iuris, non potesse essere specificamente progettata al momento del fatto originario.
Il Fatto
Il ricorrente propone istanza al Giudice dell’esecuzione per ottenere il riconoscimento della continuazione tra reati separatamente giudicati in sede di cognizione. Il Giudice dell’esecuzione rigetta l’istanza. Avverso tale provvedimento il condannato ricorre per cassazione.
Il ricorrente deduce che il giudice a quo avrebbe disatteso la giurisprudenza di legittimità sui criteri identificativi dell’unicità del disegno criminoso, ravvisabile nella specie per l’omogeneità delle violazioni, e avrebbe travisato, per omissione, le parti delle sentenze di merito che attestano la commissione dei reati in concorso con la stessa persona.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene il ricorso manifestamente infondato, in quanto generico e non correlato con la motivazione posta a fondamento del provvedimento di diniego. La questione giuridica centrale riguarda i criteri di accertamento della continuazione in fase esecutiva.
I giudici di legittimità ribadiscono che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una verifica rigorosa. Occorre riscontrare se, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali (Sez. VII n. 28659 del 18.05.2017, Gargiulo).
L’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici rivelatori. Tali elementi, pur indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono di per sé soli di ritenere che gli illeciti siano frutto di determinazioni volitive risalenti a un’unica deliberazione di fondo (Sez. III n. 3111 del 20.11.2013, dep. 2014). Da quest’ultima non si può prescindere, poiché la ratio della disciplina risiede, sul piano intellettivo, nell’iniziale previsione di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità e, sul piano della volontà, nell’elaborazione di un programma di massima (Sez. I n. 34502 del 02.07.2015, Bordoni).
Nel caso concreto, l’ordinanza impugnata ha fatto buon governo dei principi richiamati, evidenziando che i reati, pur omogenei, costituivano espressione di decisioni determinate da circostanze occasionali ed estemporanee. In assenza di specifiche allegazioni difensive, gli stessi dovevano ascriversi a una generica tendenza del ricorrente a porre in essere reati. La motivazione appare in linea con l’orientamento secondo cui, per reati commessi a distanza temporale, si presume, salvo prova contraria, che la commissione di ulteriori fatti non potesse essere progettata al momento del fatto originario (Sez. IV n. 34756 del 17.05.2012, Madonia; Sez. I n. 3747 del 16.01.2009, Gargiulo).
Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in rapporto ai profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000).
Nota della Redazione
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