Reclamo ex art. 35-bis e restituzione beni: necessaria l’istanza del detenuto (Cass. pen. Sez. I n. 1836 del 15.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il reclamo ex art. 35-bis ord. pen. è proponibile solo in presenza di un pregiudizio attuale e concreto all’esercizio di un diritto del detenuto. Per la restituzione degli oggetti di proprietà trasferiti ad altro istituto, la previa istanza alla Direzione del carcere di provenienza costituisce condizione necessaria perché la magistratura di sorveglianza possa verificare esistenza e spettanza del bene e il diritto non sia affermato solo in astratto. Nel regime del art. 41-bis ord. pen. la deroga al divieto di passaggio di oggetti nei colloqui, ammessa per i familiari minori, non è estensibile ai colloqui con maggiorenni. L’ora d’aria e l’ora di socialità assolvono funzioni distinte e non sono tra loro fungibili; ove il detenuto non fruisca dell’ora d’aria, non può essere autorizzato a trascorrerla in sala socialità.

Il Fatto

Il detenuto, sottoposto al regime speciale dell’art. 41-bis ord. pen., proponeva reclamo avverso un provvedimento del Magistrato di Sorveglianza che aveva dichiarato inammissibili la richiesta di restituzione di una sedia in deposito presso altra Casa circondariale e quella di consegnare dolciumi e fazzolettini ai familiari durante i colloqui. Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, a sua volta, reclamava la parte in cui era stato consentito al detenuto di trascorrere nella saletta di socialità le due ore previste per il passeggio all’aria aperta.

Il Tribunale di Sorveglianza accoglieva il reclamo del D.A.P. e rigettava quello del detenuto. Avverso tale ordinanza il difensore proponeva ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, deducendo violazione degli artt. 35-bis e 83 d.P.R. n. 230 del 2000, degli artt. 1 e 35-bis ord. pen. e dell’art. 16 d.P.R. n. 230 del 2000.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, la Corte rileva che né il Magistrato né il Tribunale di Sorveglianza hanno disconosciuto il diritto del detenuto trasferito di ottenere gli oggetti di sua proprietà. Entrambi hanno piuttosto osservato che non risultavano presentate istanze di trasmissione degli oggetti dal carcere di provenienza. Poiché il reclamo ex art. 35-bis ord. pen. presuppone un pregiudizio attuale e concreto, l’istanza serve anche a consentire alla magistratura di sorveglianza di verificare che l’oggetto esista e sia di spettanza del detenuto. La Corte richiama inoltre l’art. 83, comma 7, d.P.R. n. 230 del 2000, che pone le spese di spedizione a carico dell’amministrazione entro il limite di peso indicato: senza manifestazione documentale dell’interesse, l’amministrazione correrebbe il rischio di oneri economici non giustificati. Non è quindi ravvisabile alcuna violazione di legge ai sensi dell’art. 35-bis, comma 4-bis, ord. pen..

Sul secondo motivo, la Corte esclude che la motivazione sia mancante o meramente apparente. Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), ord. pen., che impedisce il passaggio di oggetti nel corso dei colloqui. Trattandosi di colloqui con persona maggiorenne, non ricorrono le ragioni per disapplicare la circolare DAP del 2 ottobre 2017. La deroga affermata dalla giurisprudenza di legittimità per la consegna di dolciumi o giocattoli ai minori infradodicenni trova la sua ratio nel bilanciamento tra esigenze di sicurezza e diritto del detenuto a coltivare il rapporto affettivo con i familiari minori, come affermato da Sez. I n. 23433 del 2024, Sez. I n. 47186 del 2021 e Sez. I n. 28142 del 2021. Tale esigenza non ricorre nei colloqui con maggiorenni. Insussistente è poi la dedotta disparità di trattamento, poiché il regime differenziato dei colloqui risponde alla peculiare esigenza di limitare i contatti del detenuto di qualificata pericolosità sociale con l’ambiente esterno.

Sul terzo motivo, la Corte ribadisce che la censura di inosservanza di norme costituzionali non può formare oggetto di denuncia ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., come affermato da Sez. U n. 29541 del 2020. Nel merito, non sussiste la violazione dell’art. 16 d.P.R. n. 230 del 2000, poiché risulta che il locale passeggi sia munito di apposita tettoia idonea a riparare dalle intemperie. Quanto alla non fungibilità tra ora d’aria e sala socialità, la Corte richiama Sez. I n. 50847 del 2023 e Sez. I n. 17580 del 2019: la permanenza all’aperto e la socialità sono preordinate a finalità differenti, rispettivamente di tutela della salute e di soddisfacimento delle esigenze relazionali. Ove il detenuto non intenda beneficiare dell’ora d’aria, deve permanere nella camera detentiva, poiché diversamente si stravolgerebbe l’organizzazione del servizio di sorveglianza. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *