Motivazione doppia conforme e vaglio di attendibilità della vittima minore (Cass. pen. Sez. III n. 31913 del 26.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, il controllo di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla coerenza strutturale della decisione e all’assenza di illogicità evidenti, restando preclusa ogni rilettura degli elementi di fatto. La valutazione di attendibilità della persona offesa da reati sessuali, anche minorenne, è questione di fatto riservata al giudice di merito, che deve procedere direttamente all’analisi della condotta del dichiarante, della linearità del racconto e dei riscontri esterni. Il mancato espletamento della perizia sulla capacità a testimoniare non determina l’inattendibilità della testimonianza, non essendo tale accertamento indispensabile ove non emergano elementi patologici. Sono inammissibili, perché non devolute in appello, le censure sulle modalità esecutive del reato e sulle circostanze aggravanti.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 13 novembre 2025, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Tivoli, aveva riconosciuto il ricorrente colpevole di violenza sessuale aggravata ai danni di una minore, con pena rideterminata in anni sei di reclusione e condanna alle spese di assistenza della parte civile per il grado di appello.
Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi: vizio di motivazione sull’attendibilità della persona offesa e sull’omessa perizia; violazione di legge sulla mancata individuazione della modalità esecutiva del reato e sulla dosimetria; violazione di legge sulle aggravanti contestate.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla constatazione della doppia conforme statuizione di responsabilità. Tale evenienza limita i poteri di rinnovata valutazione del giudice di legittimità: non solo resta estraneo il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori, ma non può neppure evocarsi il tema del travisamento della prova, salvo che il giudice di merito abbia fondato il convincimento su una prova inesistente o su un risultato incontestabilmente diverso da quello reale. Nel caso concreto il ricorrente non denuncia tale evenienza, ma pretende una diversa lettura degli elementi probatori.
Quanto al primo motivo, la Corte richiama la nozione di capacità a rendere testimonianza. L’idoneità implica la comprensione delle domande, l’adeguamento delle risposte, una sufficiente memoria dei fatti e la coscienza di riferirne con verità. Solo una situazione di abnorme mancanza di consapevolezza impone accertamenti, che non devono necessariamente avere natura tecnica. Ai sensi dell’art. 196 cod. proc. pen. la capacità è presunta e gli accertamenti non precludono l’assunzione della testimonianza.
La Corte distingue nettamente l’accertamento della capacità a testimoniare dalla valutazione di attendibilità, che riguarda la veridicità del narrato. Il mancato espletamento della perizia non determina l’inattendibilità della testimonianza ove non emergano elementi patologici; la scelta del metodo scientifico è riservata al giudice di merito ed è insindacabile se congruamente motivata.
Nel caso concreto la Corte di merito ha desunto la capacità della minore dal complesso degli elementi istruttori, dalla visione integrale delle videoriprese dell’incidente probatorio e dall’assenza di profili patologici. L’attendibilità è stata confermata dal racconto preciso e ricco di dettagli, riferito spontaneamente nell’immediatezza a un adulto di riferimento, circostanza che esclude il dedotto rischio di contaminazione del narrato. La relazione del consulente di parte non allegata al ricorso integra violazione del principio di autosufficienza.
Il secondo e il terzo motivo sono dichiarati inammissibili perché non devoluti in grado di appello, in applicazione della regola del combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. Nel merito, l’aggravante a effetto speciale concerne l’aver commesso il fatto nei confronti di persona che non aveva compiuto gli anni quattordici, e l’aggravante dell’abuso di relazioni domestiche è compatibile con il reato di violenza sessuale. Segue la condanna alle spese e il versamento in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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