Confisca di prevenzione e intestazioni fittizie a terzi richiedono motivazione individualizzata (Cass. pen. Sez. V n. 26657 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure di prevenzione patrimoniali, la disponibilità dei beni formalmente intestati a terzi in capo al proposto non può essere desunta dal solo rapporto familiare o di contiguità personale, né da automatismi presuntivi, ma deve essere rigorosamente accertata su concreti elementi fattuali convergenti, idonei a dimostrare che l’utilizzazione del cespite ricade nella sfera degli interessi economici del proposto, quale effettivo dominus. Il rapporto di stretta familiarità può operare come elemento indiziario, purché collegato a dati patrimoniali, societari e investigativi. Dimostrata dalla pubblica accusa la scissione tra titolarità formale del bene e provenienza delle risorse, riconducibili al proposto, sul terzo grava un onere di allegazione di fatti idonei a indicare la lecita provenienza dei beni. Le pronunce assolutorie del giudizio penale di cognizione non sono incompatibili con l’accertamento di prevenzione, salvo che neghino con efficacia irrevocabile il fatto storico posto a fondamento della misura o accertino l’estraneità del proposto.
Il Fatto
Il procedimento di prevenzione trae origine dalla proposta della Procura della Repubblica, depositata nel 2018, nei confronti di due soggetti ritenuti socialmente pericolosi per la stabile partecipazione a un sodalizio criminoso operante nel territorio romano. La proposta investiva un ampio compendio di beni mobili, immobili, rapporti finanziari e partecipazioni societarie, formalmente intestati sia ai proposti sia a numerosi terzi, ritenuti intestatari fittizi.
Il Tribunale applicava la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e disponeva la confisca, estesa ai beni dei terzi. Dopo un primo annullamento con rinvio limitato alle posizioni dei terzi e un secondo annullamento, la Corte di appello, in sede di secondo giudizio di rinvio, ha confermato la confisca dei beni intestati ai ricorrenti, ravvisando un disegno unitario di schermatura patrimoniale. I terzi hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e motivazione apparente.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal limite del ricorso avverso il decreto di conferma della misura, proponibile esclusivamente per violazione di legge ai sensi dell’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, ma ammissibile quando la motivazione è del tutto mancante o meramente apparente. Ripercorre quindi il quadro degli artt. 19, 20 e 24 d.lgs. n. 159/2011, escludendo che dalle norme derivi una presunzione generale di appartenenza al proposto dei beni intestati ai familiari o un’inversione dell’onere della prova.
Il Collegio chiarisce che, fuori dalle presunzioni dell’art. 26, comma 2, il rapporto familiare o di convivenza non genera un’automatica presunzione di disponibilità, ma può costituire un significativo elemento indiziario. La disponibilità indiretta esige un accertamento rigoroso, riferito a tutte le situazioni in cui l’utilizzo del bene, ancorché schermato dall’interposizione di un terzo, ricada nella signoria di fatto del proposto, effettivo dominus che ne determina destinazione e impiego, secondo il principio di Sezioni Unite n. 12621 del 2016.
Quanto al riparto probatorio, all’accusa compete la prova della sproporzione e della provenienza delle risorse dal soggetto pericoloso; il terzo, per definizione non portatore di pericolosità, non è gravato da un vero e proprio onere probatorio, ma, compiuto il primo passaggio della catena dimostrativa, su di lui grava un onere di allegazione di fatti idonei a indicare la lecita provenienza dei beni, secondo l’insegnamento di Sez. V n. 8984 del 2022. La mera tracciabilità delle risorse non dimostra di per sé la provenienza lecita, se manca una giustificazione attendibile della loro origine.
La Corte reputa che il decreto impugnato abbia colmato le lacune già censurate: esso verifica le singole posizioni attraverso indici convergenti (modalità di acquisizione, gestione sostanziale, risultanze bancarie e investigative), senza fondare la decisione su automatismi inferenziali. Quanto al sistema di mimetizzazione intrafamiliare, la motivazione può legittimamente assumere carattere unitario, purché restino individuabili gli elementi posti a fondamento della fittizietà delle intestazioni; così per i beni non singolarmente esaminati, secondo Sez. II n. 33540 del 2021.
Sulla autonomia del giudizio di prevenzione rispetto a quello penale, le pronunce assolutorie non risultano incompatibili con la ricostruzione dell’accertamento patrimoniale, non avendo escluso con efficacia irrevocabile i fatti storici valorizzati né accertato in positivo l’estraneità del proposto. Quanto al solo bar Romeo’s, intestato a parenti entro il sesto grado tre mesi prima della proposta, trova applicazione la presunzione dell’art. 26 d.lgs. n. 159/2011, con acquisto avvenuto senza corrispettivo.
Ne deriva il rigetto del ricorso di uno dei terzi e la dichiarazione di inammissibilità degli altri, con condanna alle spese processuali e, per i soli inammissibili, al versamento della somma in favore della cassa delle ammende: le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, si risolvono in una contestazione del merito non consentita in sede di legittimità.
Nota della Redazione
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