Congruità della riparazione ex art. 162-ter cod. pen. e obbligo di motivazione (Cass. pen. Sez. V n. 7993 del 26.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La causa estintiva del reato per condotte riparatorie di cui all’art. 162-ter cod. pen. presuppone condotte restitutorie o risarcitorie spontanee destinate definitivamente ad incrementare la sfera economica e giuridica della persona offesa, non essendo configurabile nel caso di sola restituzione del bene sottratto. Il giudice è tenuto a verificare l’integrale soddisfacimento della pretesa restitutoria e risarcitoria, che l’imputato deve dimostrare di aver assolto interamente. È affetta da motivazione solo apparente la sentenza che ragguagli il quantum offerto al prezzo dei beni sottratti in una logica meramente indennitaria, senza dar conto delle ulteriori conseguenze dannose derivanti dal reato. In tal caso s’impone l’annullamento con rinvio.

Il Fatto

Il Tribunale di Trento aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputata per il delitto di furto aggravato, contestato per essersi impossessata di bottigliette di profumo per un valore complessivo di Euro 774,60, ritenendo il reato estinto per condotte riparatorie ex art. 162-ter cod. pen., per la ritenuta congruità del risarcimento del danno.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Trento, deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’erronea applicazione dell’art. 162-ter cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla congruità della somma di Euro 800,00 offerta a titolo di riparazione e rimasta senza riscontro da parte della persona offesa.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio dà atto che, ai sensi dell’art. 593 cod. proc. pen., come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114, il pubblico ministero può impugnare le sentenze di proscioglimento relative ai reati di cui all’art. 550 cod. proc. pen., tra i quali figura il furto, unicamente con il ricorso per cassazione.

Nel merito, la Corte ritiene che la motivazione posta a sostegno della congruità della somma offerta sia del tutto apparente. Il mero riferimento alla natura e alla concreta gravità del fatto non è idoneo a dar conto delle ragioni per le quali il Tribunale abbia reputato la somma di Euro 800,00, oggetto di offerta reale, satisfattiva a fini risarcitori del danno complessivo cagionato al titolare dell’esercizio commerciale.

Questi, oltre alla perdita dei beni sottratti, si era dovuto far carico delle ulteriori conseguenze dannose derivanti dal reato, poiché l’imputata avrebbe pure danneggiato un trolley presente nell’esercizio, utilizzato come scalino per prelevare la merce dagli scaffali.

La sentenza impugnata non si è neppure attenuta al principio secondo cui la causa estintiva di cui all’art. 162-ter cod. pen. presuppone condotte restitutorie o risarcitorie spontanee destinate definitivamente ad incrementare la sfera della persona offesa, non essendo configurabile nel caso di sola restituzione del bene sottratto, come affermato dalle Sez. V n. 2490 del 2020 e Sez. V n. 21922 del 2018.

Il presupposto dell’istituto è regolato da una direttrice puntuale e circoscritta, che vincola il verdetto, pur estraneo ad automatismi, all’integrale soddisfacimento della pretesa restitutoria e risarcitoria. Sebbene lo strumento dell’art. 162-ter cod. pen., introdotto dall’art. 1, comma 1, legge 23 giugno 2017, n. 103, sia caratterizzato da una più accentuata flessibilità rispetto all’omologo istituto dell’art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000, operando in funzione della deflazione processuale, il legislatore ne ha ancorato l’operatività a scopi di giustizia sostanziale. S’impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trento, in diversa persona fisica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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