Resistenza a pubblico ufficiale: minacce e aggressione integrano il reato (Cass. pen. Sez. VI n. 7335 del 21.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra il delitto di cui all’art. 337 cod. pen. la condotta di chi, dopo avere minacciato gli agenti impegnati in un’attività di polizia giudiziaria, passi immediatamente alle vie di fatto, colpendo uno degli operanti. Ai fini della configurazione del reato è sufficiente che le minacce siano idonee a turbare l’esercizio dei poteri di ufficio e non si traducano in un mero dissenso. L’elemento soggettivo è integrato dalla condotta scientemente tenuta per opporsi all’operazione in corso, restando irrilevanti gli scopi mediati perseguiti dall’agente e l’atteggiamento collaborativo successivo. Quanto al delitto di lesioni, la ricostruzione del movimento volontario e della sua attitudine lesiva esclude la tesi del gesto accidentale. La mancata contestazione dell’aggravante di cui all’art. 576, comma 1, n. 5-bis cod. pen. non incide sulla procedibilità d’ufficio quando la descrizione in fatto dell’attività di pubblica sicurezza in corso sia compiuta.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 17 giugno 2024, aveva confermato la condanna di un imputato alla pena di mesi quattro di reclusione per i reati di resistenza e lesioni, commessi nel giugno 2021. Secondo l’accusa, dopo avere colpito un vicino di casa, l’uomo aveva reagito all’intervento dei Carabinieri, che gli chiedevano di consegnare il martello utilizzato nell’aggressione, minacciandoli e colpendo uno degli agenti con un pugno al torace che ne aveva provocato la caduta.
Avverso la sentenza di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 337 cod. pen. sotto il profilo della mancata verifica dell’idoneità delle minacce a costituire un impedimento effettivo, la configurabilità delle lesioni come evento “accidentale” e la mancanza di querela, oltre alla sproporzione del trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile per la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi. Il primo motivo, osserva la Corte, si risolve in una richiesta di rivalutazione nel merito delle risultanze probatorie, costituite dalle convergenti relazioni di servizio dei verbalizzanti e utilizzate nel giudizio abbreviato: una censura non proponibile in sede di legittimità.
Nel rigettare la doglianza sull’idoneità della minaccia, la Corte richiama la motivazione della sentenza impugnata, che aveva sottolineato la gravità delle minacce rivolte agli agenti e il loro immediato sfocio in un’aggressione fisica ai danni di uno degli operanti, condotta pienamente sussumibile nell’art. 337 cod. pen. Le minacce e la condotta violenta erano state scientemente tenute, in un apprezzabile arco temporale, per opporsi all’operazione in corso, di cui erano state rese note le ragioni.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ribadisce che sono irrilevanti lo scopo mediato e i motivi avuti di mira dall’imputato — nella specie la protezione della colonia felina che alloggiava nell’immobile — così come l’atteggiamento collaborativo, peraltro successivo al segmento della condotta incriminata. Anche l’elemento psicologico delle lesioni risulta correttamente ricostruito: il pugno al torace aveva cagionato una contusione con prognosi di tre giorni, e la Corte di appello ha ragionevolmente escluso che il fatto fosse riconducibile a un movimento accidentale.
Il motivo sulla procedibilità d’ufficio del reato di lesioni, contestato cumulativamente con la resistenza, è manifestamente infondato. La mancata formale contestazione dell’aggravante di cui all’art. 576, comma 1, n. 5-bis cod. pen. è irrilevante, poiché l’aggravante non presenta elementi valutativi e richiede il solo riferimento oggettivo alla funzione pubblicistica dell’agente in corso di svolgimento, puntualmente descritta in fatto. Infine, il motivo sul trattamento sanzionatorio è generico e indeducibile, non essendo stata posta in appello alcuna questione sulla misura delle attenuanti generiche o dell’aumento per la continuazione. All’inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.