Inammissibili i ricorsi su rinnovazione istruttoria e attenuanti nel furto in abitazione (Cass. pen. Sez. VII n. 21306 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che ripropone profili di censura già esaminati e correttamente disattesi dal giudice di appello è inammissibile, non potendo la Suprema Corte procedere a un nuovo apprezzamento del compendio probatorio. La mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale nel giudizio d’appello è legittima quando la Corte territoriale, con motivazione incensurabile, esclude l’indispensabilità dell’assunzione richiesta, in coerenza con il carattere di eccezionalità che connota l’integrazione probatoria in secondo grado. Il diniego delle circostanze attenuanti, della recidiva e delle attenuanti generiche in regime di prevalenza è insindacabile in cassazione ove fondato su argomentazioni congruenti relative al valore dei beni sottratti, alle modalità dell’azione e ai precedenti penali del ricorrente. Ai fini della configurabilità del tentativo, l’idoneità degli atti va valutata con giudizio ex ante e la loro direzione univoca si desume dalle caratteristiche oggettive della condotta, considerando anche gli atti preparatori.
Il Fatto
Due imputati ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila che, in data 12.09.2025, ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per i delitti di furto in abitazione, consumato e tentato, a ciascuno ascritti. La difesa di uno dei ricorrenti deposita memoria per l’udienza.
I ricorsi investono profili diversi: per un imputato la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per l’escussione di due testi e il vizio di motivazione sulla responsabilità; per l’altra ricorrente l’erronea qualificazione di un fatto come tentato furto in abitazione, il diniego dell’attenuante del danno di speciale tenuità e la valutazione probatoria su un ulteriore episodio.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il motivo relativo alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. Il ricorrente lamenta l’omessa escussione di due testi, ma il Collegio rileva che si tratta di censure meramente esplorative, in contrasto con gli atti processuali. La Corte territoriale ha escluso con motivazione incensurabile l’indispensabilità dell’assunzione richiesta, in linea con il carattere di eccezionalità dell’integrazione probatoria in appello.
Il secondo e il terzo motivo del medesimo ricorrente, incentrati sul vizio di motivazione in relazione alla responsabilità per i reati contestati, sono dichiarati inammissibili perché riproduttivi di censure già vagliate e disattese. La Corte d’appello, a fronte di un attento esame del compendio probatorio, ha escluso dubbi sull’affermazione di responsabilità.
I motivi residui attengono al trattamento punitivo. Il diniego dell’attenuante della lieve entità è giustificato dal valore economico dei beni sottratti e dalle modalità dell’azione. La recidiva contestata non è disapplicabile, in ragione dei plurimi precedenti penali per reati della stessa indole, sintomo di accentuata pericolosità sociale. Per le medesime ragioni non possono essere concesse le attenuanti generiche in regime di prevalenza.
Quanto alla ricorrente, i primi due motivi concernono la qualificazione del reato come tentato furto in abitazione e il connesso vizio di motivazione. Il Collegio ribadisce che l’idoneità causale degli atti va apprezzata con valutazione ex ante, mentre la direzione univoca si desume anche dagli atti preparatori, non solo da quelli esecutivi. La non equivocità è stata desunta dalle caratteristiche oggettive della condotta, orientata a realizzare la fattispecie incriminatrice.
Il terzo motivo, sul diniego dell’attenuante del danno di speciale tenuità, e il quarto, sulla valutazione probatoria relativa a un ulteriore episodio di furto, sono parimenti inammissibili. La Corte d’appello ha giustificato il diniego alla luce del non esiguo valore dei beni sottratti e ha affermato la riconducibilità del fatto alla ricorrente sulla scorta del riconoscimento fotografico e degli ulteriori accertamenti degli operanti. I ricorsi sono quindi dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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