Truffa online minorata difesa esclusa se contatto non solo telematico (Cass. pen. Sez. II n. 26734 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di truffa contrattuale, non sussiste l’aggravante della minorata difesa di cui all’art. 61, n. 5), cod. pen. quando il primo contatto tra le parti sia avvenuto su una piattaforma web ma le trattative si siano poi sviluppate mediante messaggi telefonici e incontri di persona, poiché in tal caso manca la costante distanza tra venditore e acquirente idonea a porre quest’ultimo in situazione di debolezza. Il travisamento della prova è ravvisabile solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l’essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermi il limite del devolutum in caso di doppia conforme e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio. Il ricorso che deduce tale vizio deve identificare l’atto processuale, individuare il dato incompatibile con la ricostruzione della sentenza, provarne la verità e indicare le ragioni della radicale incompatibilità con l’impianto argomentativo impugnato.
Il Fatto
La Corte d’appello di Reggio Calabria confermava la condanna del ricorrente per il reato di truffa contrattuale consumata su una piattaforma telematica di annunci. I giudici di merito ritenevano sussistente l’aggravante dell’abuso delle condizioni di minorata difesa, sul rilievo che il reato era stato perpetrato attraverso contatti avvenuti esclusivamente sulla piattaforma, senza alcun rapporto personale neppure di tipo telefonico. La Corte territoriale precisava che i contatti telefonici tra la persona offesa e l’imputato erano intervenuti successivamente all’incasso della somma carpita.
Avverso tale sentenza il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo il travisamento della prova: dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa nel corso dell’istruttoria dibattimentale sarebbe emerso che le trattative telefoniche, ostative al riconoscimento dell’aggravante, erano state precedenti al versamento della somma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara il ricorso fondato e riafferma anzitutto la nozione di travisamento della prova: il vizio consiste nell’utilizzazione di un’informazione inesistente o nella omessa valutazione della prova esistente agli atti, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti specificamente indicati dal ricorrente. Esso è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l’essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di doppia conforme e l’intangibilità della valutazione di merito.
La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui, in ipotesi di doppia conforme, il vizio può essere dedotto sia quando il giudice di appello abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici di merito siano incorsi nel medesimo travisamento di macroscopica o manifesta evidenza. Il ricorso che lamenti tale vizio non può limitarsi ad addurre l’esistenza di atti non considerati o non correttamente interpretati quando non abbiano carattere di decisività, ma deve identificare l’atto, individuare il dato incompatibile con la ricostruzione della sentenza, darne la prova e indicare le ragioni della radicale incompatibilità con l’impianto argomentativo impugnato.
Sul piano sostanziale, il Collegio condivide la giurisprudenza secondo cui, in tema di truffa contrattuale, non sussiste l’aggravante della minorata difesa quando il primo contatto tra venditore e acquirente sia avvenuto su una piattaforma web per poi svilupparsi mediante messaggi telefonici e incontri di persona, atteso che, a differenza delle trattative svolte interamente on line, non ricorre la costante distanza tra le parti idonea a porre l’acquirente in situazione di debolezza quanto alla verifica della qualità del prodotto e dell’identità del venditore.
Nel caso in esame la Corte d’appello ha utilizzato un dato probatorio travisato: la circostanza, ritenuta erroneamente accertata, che il ricorrente fosse stato contattato dalla persona offesa successivamente alla conclusione del contratto. Dalla prova allegata al ricorso emerge invece che il contatto personale telefonico tra i contraenti era avvenuto prima della conclusione del contratto e dell’invio del denaro.
L’aggravante deve dunque essere esclusa. Poiché la querela è stata ritualmente proposta e sussiste la condizione di procedibilità in assenza dell’aggravante, la sentenza impugnata è annullata con rinvio alla Corte d’appello di Reggio Calabria per la rideterminazione della pena, mentre l’affermazione di responsabilità è dichiarata irrevocabile.
Nota della Redazione
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