Prescrizione prevale sulla tenuità malgrado integrale pagamento tributario (Cass. pen. Sez. 3 n. 18033 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, quando il ricorrente abbia provveduto all’integrale pagamento delle imposte dovute, comprensive di interessi e sanzioni, il giudice è tenuto a valutare in modo prevalente tale condotta ai fini della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., in forza del disposto dell’art. 13, comma 3-ter, d.lgs. n. 74/2000, introdotto dal d.lgs. n. 87/2024, che, avendo natura sostanziale e favorevole al reo, si applica anche ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore. Tuttavia, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, una volta valida la costituzione del rapporto processuale, prevale sull’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, in quanto, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l’imputato, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore motivo di ricorso.
Il Fatto
L’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione relativamente alle condotte contestate per l’anno di imposta 2013 e aveva rideterminato la pena per le residue condotte relative all’anno di imposta 2014, ascritte come commesse in data 28 settembre 2015.
Il ricorso articola sei motivi di censura, concernenti, tra l’altro, la mancanza e l’illogicità della motivazione in punto di prova dell’inesistenza delle prestazioni fatturate, l’inutilizzabilità della deposizione di un teste di altro procedimento, l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie e la sussistenza dell’elemento psicologico del reato. Con il quinto motivo viene censurata l’erronea applicazione della legge penale per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, nonostante l’integrale pagamento del debito tributario.
La Motivazione della Corte
La Corte osserva preliminarmente che il motivo relativo alla particolare tenuità del fatto non è manifestamente infondato. Il ricorrente ha, infatti, provveduto all’integrale pagamento delle imposte dovute, comprensive di interessi e sanzioni, comportamento che, alla stregua dell’art. 13, comma 3-ter, d.lgs. n. 74/2000, il giudice deve valutare in modo prevalente ai fini della non punibilità. La disposizione, introdotta dal d.lgs. n. 87/2024, ha natura sostanziale e favorevole al reo e pertanto si applica anche ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore.
Dalla valida costituzione del rapporto processuale, conseguente alla non manifesta infondatezza del motivo, discende tuttavia l’obbligo per la Corte di dichiarare l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione. Il termine massimo di prescrizione, computato in dieci anni anche in ragione della speciale disciplina di cui all’art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000, risulta decorso a far data dal 28 settembre 2015, data di consumazione del reato indicata in imputazione, senza che risultino atti di sospensione del dibattimento.
La Corte precisa che la declaratoria di estinzione per prescrizione prevale sull’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, in quanto, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l’imputato. Alla declaratoria di estinzione consegue l’assorbimento di tutti gli ulteriori motivi di ricorso, senza che possa procedersi all’esame nel merito delle residue censure.
Nota della Redazione
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