Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura delle prove dichiarative (Cass. pen. Sez. VII n. 26820 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità e manifesta infondatezza, il motivo di ricorso che, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, tenda in realtà a una rivalutazione o a una lettura alternativa delle fonti probatorie. Esula dai poteri della Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, salvo che siano individuati specifici travisamenti delle emergenze processuali. La qualificazione giuridica del fatto contestato può essere dedotta anche per la prima volta in sede di legittimità, ma entro i limiti di cognizione propri del giudizio di cassazione, che non consentono alcun confronto con il materiale probatorio e con la sua valutazione di merito.

Il Fatto

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 19.09.2025, conferma la pronuncia di primo grado che aveva affermato la responsabilità del ricorrente per il reato di tentata estorsione. Avverso tale decisione l’imputato propone ricorso per cassazione.

Con un primo motivo deduce violazione di legge penale e processuale e vizio della motivazione, anche in relazione alla mancata rinnovazione dell’istruttoria ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen. Con un secondo motivo censura la mancata valutazione della possibile riqualificazione del fatto nell’ipotesi di cui all’art. 393 cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ritiene il primo motivo privo di specificità, perché meramente riproduttivo di censure già vagliate e disattese dalla Corte di merito con corretti argomenti giuridici, e altresì manifestamente infondato. Le doglianze, osserva il Collegio, sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione o una lettura alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e prive di pertinente individuazione di specifici travisamenti.

Sul punto la Corte richiama il principio secondo cui esula dai suoi poteri la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, riservata in via esclusiva al giudice di merito, citando Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944. Nel caso concreto i giudici di appello hanno adeguatamente motivato sull’attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa e sull’inverosimiglianza delle dichiarazioni dell’imputato, prive di riscontri esterni.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo reputa parimenti manifestamente infondato. Il ricorrente ha posto la questione della qualificazione giuridica della vicenda soltanto in sede di legittimità, con motivo nuovo rispetto a quelli enunciati nell’atto di gravame. Pur potendo la corretta lettura giuridica del fatto essere introdotta anche per la prima volta nel giudizio di legittimità, tale tardiva deduzione incontra i limiti di cognizione della Corte, che non consentono accesso al contenuto probatorio.

Il fatto storico raffrontabile resta quello ricostruito dai giudici di merito, insuscettibile di letture alternative. La Corte ribadisce il consolidato principio che esclude la sussistenza del reato di cui all’art. 393 cod. pen. quando la condotta sia fondata su una pretesa illegittima, in tutto o in parte, ovvero quando sia giuridicamente impossibile il ricorso al giudice, richiamando Sez. 6, n. 39366 del 02/10/2007 e Sez. 3, n. 9880 del 24/01/2020. La qualificazione in termini di tentata estorsione è quindi correttamente confermata. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 393 c.p.

Tutte le 161 sentenze sull'art. 393 c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *