Concorso esterno in associazione mafiosa e condotta episodica del latore di pizzini (Cass. pen. Sez. 2 n. 2246 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il reato di concorso esterno in associazione mafiosa la condotta dell’extraneus che si faccia latore di messaggi dal carcere nell’interesse del sodalizio solo quando detta attività sia reiterata e non episodica, purché l’agente sia consapevole dell’aiuto illecito apportato, a nulla rilevando che conosca il contenuto dei messaggi. La condotta episodica di consegna di “pizzini” è invece riconducibile al reato di cui all’art. 378, comma 2, cod. pen.
Il Fatto
La Corte di appello di Lecce, in accoglimento delle proposte di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminava la pena per alcuni imputati e confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto due soggetti responsabili di concorso esterno in associazione mafiosa. La condotta contestata alla ricorrente era quella di aver ricevuto dal proprio compagno, detenuto, alcuni “pizzini” scritti da un promotore dell’associazione, per poi consegnarli alla compagna di quest’ultimo. Avverso la sentenza di appello, i difensori di diversi imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla valutazione degli elementi di prova.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti avverso la sentenza di appello che aveva accolto le proposte di concordato. Ha ribadito, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 19866 del 04/02/2025; Sez. 5, n. 7333 del 2018), che la rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli riguardanti la misura della pena ricomprende anche la richiesta di applicazione delle attenuanti generiche. Ha inoltre escluso che, in sede di legittimità, possa essere messa in discussione la pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen., salva l’ipotesi della sua illegalità.
Con riferimento al ricorso della imputata, la Corte ha invece ritenuto fondato il motivo concernente la qualificazione giuridica della condotta. Pur richiamando il principio per cui il concorso esterno può configurarsi per il latore di messaggi dal carcere, ha rilevato che nel caso di specie gli episodi accertati erano stati solo due, carente essendo il requisito della reiterazione.
La Corte ha quindi distinto il concorso esterno, che richiede un contributo sistematico e non occasionale, dal reato di favoreggiamento personale, configurato da un aiuto episodico. Ha pertanto annullato la sentenza impugnata limitatamente alla posizione della ricorrente, con rinvio alla Corte di appello per un nuovo giudizio, affinché accerti se emergano ulteriori episodi significativi: in caso affermativo sarà ipotizzabile il reato associativo, in caso negativo il diverso reato di cui all’art. 378, comma 2, cod. pen.
Quanto al ricorso del coimputato, la Corte lo ha dichiarato inammissibile, poiché le censure proposte miravano a una rilettura degli elementi fattuali non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato la genericità del motivo concernente la continuazione, nonché la mancanza di censure avverso la declaratoria di inammissibilità dello stesso motivo in appello.
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Nota della Redazione
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