Eccessiva onerosità da Covid: non basta invocare la pandemia, serve la prova dello squilibrio (Trib. Lagonegro 659/2026)

Tribunale di Lagonegro, Sezione Unica Civile, sentenza n. 659 del 10 luglio 2026

Il caso

Una società subappaltatrice chiedeva la nullità, l’annullamento o la risoluzione di un contratto relativo a lavori su viadotti e opere infrastrutturali. Tra le varie contestazioni sosteneva che il rapporto fosse divenuto eccessivamente oneroso a causa della pandemia da Covid-19.

I presupposti dell’eccessiva onerosità

Il Tribunale ha ricordato che l’articolo 1467 c.c. richiede un contratto di durata o a esecuzione differita, un’alterazione significativa dell’equilibrio tra le prestazioni, un evento straordinario e imprevedibile e il superamento dell’alea normale del contratto. La pandemia soddisfa in astratto il requisito dell’eccezionalità e dell’imprevedibilità, ma ciò non rende automatica la risoluzione.

L’eccessiva onerosità non sussiste in re ipsa per il solo verificarsi della pandemia: occorrono allegazioni e prove concrete sull’incidenza dell’evento nell’economia dello specifico contratto.

L’onere di allegazione e prova

La parte interessata deve indicare il valore economico della prestazione al momento della stipula, l’incremento dei costi o la modifica delle condizioni causata dall’evento e la misura in cui lo squilibrio abbia superato il normale rischio negoziale. Nel caso concreto erano state formulate considerazioni generali sull’impatto del Covid, senza dati riferiti allo specifico subappalto. Una consulenza tecnica non poteva supplire a tali carenze, perché avrebbe avuto carattere esplorativo.

La decisione

Le domande originarie sono state rigettate e quelle nuove formulate nella memoria istruttoria dichiarate inammissibili. La società attrice è stata condannata alle spese del procedimento cautelare e del giudizio di merito.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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