Eccessiva onerosità: chi la subisce non può imporre la revisione del contratto (Trib. Bologna 4654/2026)

Tribunale di Bologna, Seconda Sezione Civile, sentenza n. 4654 del 3 giugno 2026

Il caso

Una società si opponeva a un decreto ingiuntivo di euro 103.601,09 relativo a un contratto di servizi per la somministrazione di energia associata alla realizzazione di un impianto fotovoltaico. L’opponente lamentava l’alterazione dell’equilibrio economico del rapporto dovuta alla variazione dei costi energetici e chiedeva la revisione del corrispettivo, dichiarando però di non voler ottenere la risoluzione del contratto.

Il rimedio previsto dall’articolo 1467 c.c.

Il Tribunale ha osservato che la parte gravata dall’eccessiva onerosità può domandare la risoluzione del contratto, ma non può pretendere una rettifica giudiziale delle condizioni concordate. L’offerta di ricondurre il rapporto a equità è rimessa alla controparte convenuta nell’azione di risoluzione, ai sensi del terzo comma dell’articolo 1467 c.c.

La parte che subisce l’eccessiva onerosità sopravvenuta può chiedere la risoluzione, ma non ha diritto di ottenere dal giudice l’equa modifica delle condizioni contrattuali.

Nessuna rinegoziazione imposta

La domanda era inoltre generica, perché priva di un calcolo dell’importo effettivamente ritenuto dovuto. Per i contratti a esecuzione continuata, l’eventuale risoluzione non travolge le prestazioni già eseguite. Il credito monitorio risultava invece provato dal contratto e dalle fatture prodotte.

La decisione

L’opposizione è stata rigettata e il decreto ingiuntivo confermato e dichiarato definitivamente esecutivo. L’opponente è stata condannata anche alle spese di lite.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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