Diniego delle attenuanti generiche, sindacato di legittimità e manifesta infondatezza del ricorso (Cass. pen. Sez. VII n. 26934 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in sede di legittimità nei limiti del vizio di motivazione, e non si traduce in un riesame del merito. Il giudice che nega il beneficio non è tenuto a esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che richiami quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, restando disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. Ove la motivazione sia esente da evidenti illogicità, il motivo che lamenta l’omesso riconoscimento delle attenuanti è manifestamente infondato e il ricorso è inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Il ricorrente è stato riconosciuto penalmente responsabile, all’esito di giudizio abbreviato, di due episodi di concorso in rapina aggravata. La Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado. Avverso la sentenza di appello il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con motivo unico violazione di legge e vizi di motivazione in punto di omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente ha poi depositato una memoria con cui ha chiesto di ritenere ammissibile il ricorso e di rimettere gli atti al Presidente della Corte.
La Motivazione della Corte
Il motivo di ricorso è costruito su art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. e lamenta che la Corte d’appello non avrebbe valorizzato la totale incensuratezza dell’imputato, la sua personalità e la buona condotta processuale ed extraprocessuale.
La Corte di cassazione rileva anzitutto che la contestazione sulla mancata applicazione delle attenuanti generiche non è consentita in sede di legittimità. Il giudice di merito, osserva il Collegio, ha fornito una motivazione esente da evidenti illogicità, con specifico riferimento a pag. 7 della sentenza impugnata.
Il percorso argomentativo richiama il principio secondo cui il giudice non deve prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti. È sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.
Nel caso concreto la Corte d’appello, nel negare il beneficio, ha richiamato la gravità dei fatti, la loro commissione in orario notturno, l’uso di rilevante violenza e i danni non minimi cagionati alle persone offese. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a sostenere il diniego delle attenuanti e a escludere il vizio dedotto.
Accertata la manifesta infondatezza del ricorso, la Corte esclude che ricorrano le condizioni per la restituzione degli atti al Presidente, come invece richiesto dalla difesa nella memoria. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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